Legge 9 gennaio 1991 n. 10

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 / Testo consolidato Maggio 2025
ID 4802 | Ed. 4.0 del 14 Maggio 2025
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di rispa...

Decreto 10 marzo 2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.
(GU Serie Generale n.90 del 04-04-2020)
Entrata in vigore: 03.08.2020
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di ristorazione collettiva;
b) derrate alimentari.
2. Il servizio di ristorazione collettiva di cui al comma 1, sub a) è articolato con riferimento a tre settori:
a) ristorazione scolastica;
b) ristorazione per gli uffici, le università e le caserme;
c) ristorazione per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) servizio di ristorazione collettiva: attività che include l’acquisto di alimenti e bevande; la preparazione dei pasti con le derrate alimentari acquistate; il trasporto e la somministrazione dei pasti; la pulizia della sala mensa,
dei locali del centro cottura e delle attrezzature e stoviglie utilizzate; la gestione delle eccedenze alimentari derivanti dalla preparazione e dalla somministrazione dei pasti;
b) derrate alimentari: prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici; latte e latticini, carne e derivati; uova e altri prodotti alimentari trasformati.
Art. 3. Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Ai sensi dei regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015 sull’etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull’ ecodesign , al punto 8 della lettera C dell’allegato al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il periodo «I frigoriferi e i congelatori professionali, che ricadono nel campo di applicazione dei regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015 sull’etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull’ ecodesign , non possono inoltre contenere gas refrigeranti con potenziale di GWP maggiore
o uguale a 150» è sostituito dal seguente: «I frigoriferi e i congelatori professionali che ricadono nel campo di applicazione dei regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015 sull’etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull’ ecodesign non possono contenere gas refrigeranti con potenziale di GWP maggiore o uguale a 4 e, se reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare gas naturali non brevettati».
2. Il decreto 25 luglio 2011 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 25 luglio 2011, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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