Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.303
/ Documenti scaricati: 33.855.414
/ Documenti scaricati: 33.855.414

della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alle calzature, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica
GU L 402/89 del 1° dicembre 2020
______
Articolo 1
L’articolo 6 della decisione 2014/350/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti tessili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Articolo 2
L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1349 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Collegati:

ID 21715 | 18.04.2024
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare...

ID 17895 | 20.10.2022
IdentiPack, il primo Osservatorio sull’etichettatura ambientale del packaging per il largo consumo
CONAI, 20 ottobre 2022
Nasce I...

ID 22151 | 01.07.2024 / In allegato
Durante il 2023 l’Italia è stata colpita da incendi boschivi per una superficie complessiva di 1073 km2...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024