Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.562
/ Documenti scaricati: 34.460.343
/ Documenti scaricati: 34.460.343

della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alle calzature, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica
GU L 402/89 del 1° dicembre 2020
______
Articolo 1
L’articolo 6 della decisione 2014/350/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti tessili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Articolo 2
L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1349 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Collegati:

ID 21543 | 20.03.2024
Decreto 5 marzo 2024
Linee guida operative cui si conformano le attivita' tecnico-s...

Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonche' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decr...
ID 20623 | 20.10.2023
Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024