Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.515
/ Documenti scaricati: 32.427.480
/ Documenti scaricati: 32.427.480
della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alle calzature, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica
GU L 402/89 del 1° dicembre 2020
______
Articolo 1
L’articolo 6 della decisione 2014/350/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti tessili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Articolo 2
L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1349 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Collegati:
ID 10942 | 07.06.2020
Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami...
ID 12970 | 28.02.2021 / Documento completo in allegato
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 23 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 39 del del 16 febbraio 2021 conti...
ID 21827 | 09.05.2024 / In allegato
Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera 1990-2022. Informative Inventory Report 2024
Nel rapport...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024