D.G.R. Lombardia 13 luglio 2026 - n. XII/6488 / Impianti di trattamento rifiuti: varianti sostanziali e non sostanziali
ID 27058 | 09 Settembre 2026 / Allegato
D.G.R. Lombardia 13 luglio 2026 - n. XII/6488
Linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti di trattamento rifiuti che operano ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006
(BUR Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 15 luglio 2026)
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Il presente documento ha lo scopo di stabilire un quadro di regole omogenee, note a tutti gli operatori, che consentano all’Autorità competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dalle norme vigenti, nel caso in cui venga presentata un'istanza o una comunicazione di variante di un impianto di trattamento rifiuti esistente.
Definizioni
Ai sensi del comma 19 dell'art. 208 del d.lgs. n.152 del 2006, «le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata».
In mancanza e nelle more di una specifica definizione della nozione di “variante sostanziale” e di “variante non sostanziale” nell’ambito della disciplina in materia di rifiuti, per analogia e coerenza di sistema, risulta opportuno procedere alla valutazione della tipologia di variante e delle procedure applicative adottando criteri analoghi, anche se non identici per la diversità tra le normative relative, a quelli riconducibili alle definizioni di “modifica”, di “modifica sostanziale” e di “modifica non sostanziale”, contenute rispettivamente all'articolo 5, comma 1, lett. l) e l - bis), del medesimo D.Lgs. n.152 del 2006 e nella D.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268, Approvazione dell’atto di indirizzo regionale recante ‘Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative.
Di seguito vengono fornite le indicazioni operative ricavate come sopra descritto, da ritenersi valide ai soli scopi del presente provvedimento.
Ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, si definisce “variante dell'impianto”: la variazione all'impianto approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente e sulla salute.
A seconda della rilevanza ambientale della variante, valutata come indicato nel presente provvedimento, si distinguono: varianti sostanziali e varianti non sostanziali.
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