Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24353 | 28.07.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/1463 della Commissione, del 23 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando le sottocategorie nell’ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l’elenco dei componenti specifici utilizzati per queste tecnologie
GU L 2025/1463 del 28.7.2025
Entrata in vigore: 17.08.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, in particolare l’articolo 46, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2024/1735 ha istituito un quadro giuridico che migliora la resilienza e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, rafforzando la capacità dell’Unione di produrre, diffondere e innovare in questo settore.
(2) L’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 stabilisce un elenco non esaustivo dei componenti specifici che si ritiene siano principalmente utilizzati per produrre tecnologie a zero emissioni nette.
(3) I componenti e i macchinari che non figurano nell’elenco possono comunque rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 qualora, sulla base di prove fornite a un’autorità nazionale competente, il promotore del progetto possa dimostrare, ad esempio attraverso studi di mercato o accordi di off-take, che sono principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette.
(4) La Commissione ha effettuato una valutazione globale, basata su un’analisi metodologica delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette. La valutazione è stata svolta tenendo conto in particolare della disponibilità commerciale dei componenti, del livello di dettaglio adeguato e degli sviluppi tecnologici.
(5) Per individuare i componenti considerati principalmente utilizzati per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette sono stati utilizzati quattro criteri: la loro natura specifica; la loro disponibilità commerciale; il fatto che siano sempre principalmente utilizzati per quella produzione; e il loro carattere essenziale. Innanzitutto ogni tecnologia a zero emissioni nette e, se del caso, ogni sottocategoria, è stata definita con più precisione applicando i criteri di cui sopra e in linea con le definizioni delle tecnologie a zero emissioni nette di cui al regolamento (UE) 2024/1735. Successivamente ogni sottocategoria è stata analizzata per individuare i componenti che rispondono ai quattro criteri. I componenti che rispondono ai criteri sono stati considerati principalmente utilizzati per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.
(6) È opportuno aggiungere una colonna «Prodotti finali» nell’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 a fini esplicativi. La colonna aggiuntiva consente di contestualizzare gli elementi dell’elenco dei componenti principalmente utilizzati e migliora quindi la comprensibilità dell’allegato.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1735,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
... Segue in allegato
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[box-note]Regolamento (UE) 2024/1735 [/box-note]
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Elenco completo alberi monumentali
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Update 04.10.2018
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Testo estratto da: Decisione 88/540/CEE
Ratificata IT: Legge 4 luglio 1988, n. 277
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