Bonus idrico: FAQ e modello esercente

Bonus idrico: disponibile online versione integrata FAQ / Modello esercente
ID 14924 | 11 Novembre 2021 / Allegato Modello esercente e FAQ
MITE, Roma, 11 novembre - Per fornire ai cittadini un utile ...
Regolamento delegato (UE) 2021/1430 della Commissione del 31 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi
GU L 309/3 del 2.9.2021
Entrata in vigore: 22.09.2021
_____
Articolo 1 Dati da comunicare
Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956, le autorità competenti degli Stati membri comunicano i seguenti dati:
a) i verbali di prova di cui all’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, al più tardi un mese dopo che il costruttore del veicolo li ha trasmessi all’autorità di omologazione;
b) informazioni su un’indagine volta a determinare la causa del mancato superamento di una procedura di prova di verifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400, al più tardi un mese dopo l’inizio dell’indagine;
c) i risultati di un’indagine di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400, comprese le informazioni sulle cause del mancato superamento di prove determinate conformemente al secondo comma di tale articolo connesse alla certificazione di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi o al funzionamento dello strumento di simulazione, al più tardi un mese dopo che l’autorità di omologazione ha determinato la causa del mancato superamento della prova;
d) i verbali di prova di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2400 recanti il numero del certificato relativo alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica per cui sono stati redatti, al più tardi un mese dopo che il costruttore ha fornito tali verbali all’autorità di omologazione;
e) per ciascun certificato delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica, rilasciato, esteso, rifiutato o revocato, i documenti di cui all’allegato VIII, appendici 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2400, compresi gli allegati, al più tardi un mese dopo che tali documenti sono stati redatti o ricevuti dall’autorità di omologazione.
Articolo 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
Collegati

ID 14924 | 11 Novembre 2021 / Allegato Modello esercente e FAQ
MITE, Roma, 11 novembre - Per fornire ai cittadini un utile ...

ID 23010 | 26.11.2024 / In allegato
Orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine, con diversi scenari da qui al 2050, per la diffusione dell’idrogeno...
Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2013, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024