Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12
ID 22233 | 11.07.2024 / In allegato
Ai sensi dell’art. 50 del TUEL il Sindaco può adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli legali alla salute ...
Oggetto: Richiesta di parere relativo all'applicabilità dei limiti previsti dal DPCM 05/12/97 "determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e DM 11 gennaio 2017 sui “criteri ambientali minimi” nel caso di edifici pubblici. Riscontro.
Con riferimento alla richiesta di parere di cui all’oggetto, pervenuta con nota acquisita agli atti con prot. n. 81066/MiTE del 28/06/2022, si comunica che la scrivente Direzione si è già espressa su analoga tematica con la nota prot. n. 31434/MiTE del 11/03/2022, che ad ogni buon conto si allega. In particolare, la citata nota recita quanto segue: “Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 stabilisce i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. Secondo tale decreto gli edifici, compresi quelli relativi all’edilizia pubblica, ai fini dell’analisi dei requisiti acustici passivi, sono suddivisi e classificati in funzione della loro destinazione d’uso in: edifici adibiti a residenza o assimilabili, edifici adibiti ad uffici o assimilabili, edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili, edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili ed edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. Le disposizioni introdotte dal Decreto ministeriale 11 ottobre 2017, vale a dire i c.d. Criteri Ambientali Minimi (CAM), trovano applicazione nell’ambito dell’affidamento di appalti pubblici per servizi di progettazione e lavori di ristrutturazione, nuova costruzione e manutenzione e fanno parte integrante del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Pertanto, per l’applicazione di quanto previsto dal Decreto ministeriale 11 ottobre 2017, devono essere sempre fatti salvi i requisiti di legge di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997. Nei casi in cui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 ed il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, sono da considerarsi, quali valori da conseguire, quelli che prevedano le prestazioni più stringenti tra i due.”
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