Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 23333 | 21.01.2025
Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006
GU L 2025/90042 del 21.1.2025
________
1) Pagina 27, articolo 12, paragrafo 1, lettera e):
anziché:
«e) è necessario per lo Stato membro, al fine di proteggere la propria rete di gestione dei rifiuti, limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati a operazioni di recupero diverse dal riciclaggio e dalla preparazione per il riutilizzo qualora sia previsto, sulla base delle informazioni disponibili, che tali spedizioni comportino la necessità di smaltire o trattare i rifiuti domestici in modo non conforme ai propri piani di gestione dei rifiuti;»,
leggasi:
«e) è necessario per lo Stato membro, al fine di proteggere la propria rete di gestione dei rifiuti, limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati a operazioni di recupero diverse dal riciclaggio e dalla preparazione per il riutilizzo qualora sia previsto, sulla base delle informazioni disponibili, che tali spedizioni comportino la necessità di smaltire o trattare i rifiuti nazionali in modo non conforme ai propri piani di gestione dei rifiuti;».
2) Pagina 53, articolo 42, paragrafo 3, lettera a), punti da iii) a v):
anziché:
«iii) la quota di rifiuti domestici oggetto di raccolta differenziata, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale quota in futuro;
iv) un'indicazione della quota di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che sono conferiti in discarica, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per ridurre tale quota in futuro;
v) un'indicazione della quota di rifiuti domestici riciclati, nonché gli obiettivi e le misure possibili per aumentare tale quota in futuro;»,
leggasi:
«iii) la quota di rifiuti nazionali oggetto di raccolta differenziata, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale quota in futuro;
iv) un'indicazione della quota di rifiuti nazionali interessati dalla richiesta che sono conferiti in discarica, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per ridurre tale quota in futuro;
v) un'indicazione della quota di rifiuti nazionali riciclati, nonché gli obiettivi e le misure possibili per aumentare tale quota in futuro;».
3) Pagina 54, articolo 43, paragrafo 1:
anziché:
«1. (…) La valutazione si basa sulle informazioni e sulle prove giustificative fornite dal paese richiedente, nonché su altre informazioni pertinenti e determina se il paese richiedente rispetta tutti gli obblighi di cui all'articolo 42 e se, fra l'altro, ha predisposto e attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti e le miscele di rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 59, e che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti domestici nel paese interessato a seguito dell'esportazione di rifiuti dall'Unione. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all'allegato IX.»
leggasi:
«1. (…) La valutazione si basa sulle informazioni e sulle prove giustificative fornite dal paese richiedente, nonché su altre informazioni pertinenti e determina se il paese richiedente rispetta tutti gli obblighi di cui all'articolo 42 e se, fra l'altro, ha predisposto e attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti e le miscele di rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 59, e che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti nazionali nel paese interessato a seguito dell'esportazione di rifiuti dall'Unione. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all'allegato IX.
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