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Regolamento (UE) 2026/1703

Regolamento (UE) 2026/1703 / Prosecuzione export verso la Svizzera rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero

ID 26654 | 10 Luglio 2026 / Allegato

Regolamento (UE) 2026/1703 
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero 

PE/35/2026/REV/1

GU L 2026/1703 del 10.7.2026

Entrata in vigore: 30.07.2026

__________

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio vieta, a decorrere dal 21 maggio 2026, l’esportazione dall’Unione di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero in paesi terzi. Il trasferimento di tali rifiuti dalle zone frontaliere dell’Unione agli impianti di trattamento situati nelle vicinanze in Svizzera, dove si mantengono standard elevati per la gestione dei rifiuti, non sarebbe pertanto più autorizzato, ponendo fine a una prassi consolidata. Il divieto di esportazione di tali rifiuti verso la Svizzera comporterebbe il trasporto dei medesimi verso altri paesi e verso impianti di gestione dei rifiuti più distanti con la conseguenza che il trasporto ferroviario sarebbe sostituito da un aumento del trasporto su strada. Ciò comporterebbe un aumento dei costi di gestione di tali rifiuti e genererebbe un surplus di emissioni di gas a effetto serra legato all’aumento del trasporto su strada, a fronte di benefici molto limitati. È quindi necessario modificare l’articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 per consentire il proseguimento dell’esportazione verso la Svizzera di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero.

(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1157.

(3) Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di armonizzazione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(4) Data l’imminente entrata in vigore del divieto di spedizione di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero, che interromperebbe le spedizioni verso la Svizzera, e dato che le autorizzazioni per tali spedizioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del divieto sono valide per un massimo di un anno, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista dall’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l’esportazione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è vietata, tranne che verso la Svizzera;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

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