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Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 209

Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n  209

Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 209 / Consolidato 2005

ID 9254 | 11.10.2019

Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 209
Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

GU Serie Generale n.151 del 30-06-1999

Entrata in vigore del decreto: 15.07.1999
_________

Art. 1 (Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina lo smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) PCB:
1) i policlorodifenili;
2) i policlorotrifenili;
3) il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano;
4) ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso;
b) apparecchi contenenti PCB: qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati contenenti PCB a meno che sussistano fondati motivi di presumere il contrario;
c) PCB usati: qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni; d) detentore: la persona fisica o la persona giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;
e) decontaminazione: l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB;
f) smaltimento: le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 (Inventario)

1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.
2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti. Tale comunicazione è effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 2002.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati così raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle Regioni ed alle Province autonome. [...]
_________

Aggiornamenti all'atto:

30/12/1999
Decreto-Legge 30 dicembre 1999 n. 500 (in G.U. 30/12/1999, n.305)
27/04/2005
Legge 18 aprile 2005 n. 62 (in SO n.76, relativo alla G.U. 27/04/2005, n.96)
15/07/2005
Decreto Legislativo 11 maggio 2005 n. 133 (in SO n.122, relativo alla G.U. 15/07/2005, n.163)

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