Ordinanza CC n. 882 del 14 Gennaio 2025

Ordinanza Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile) n. 882 del 14 Gennaio 2025 / Installazione barriera di sicurezza è esigenza elementare di sicurezza stradale.
ID 23295 | 15.01.2025 / Sentenza alle...
ID 25856 | 27.03.2026
Decisione (UE) 2026/681
della Commissione, del 20 marzo 2026, che affida all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) determinate azioni di contrasto a norma del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
C/2026/1409
GU L 2026/681 del 27.3.2026
Entrata in vigore: 16.04.2026
__________
Articolo 1
All’Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») sono affidati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli da 67 a 71 del regolamento (UE) 2024/1157, che sono esercitati dall’OLAF alle condizioni stabilite da dette disposizioni e dall’articolo 3 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom.
Articolo 2
Nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157, quale previsto all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive trasmettono senza indugio all’OLAF tutte le informazioni, i documenti o i dati pertinenti relativi a un sospetto di una spedizione illegale di rifiuti rientrante nelle competenze dell’OLAF.
I servizi e le agenzie esecutive di cui al primo comma trasmettono senza indugio all’OLAF, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa, tutte le informazioni, i documenti o i dati pertinenti relativi a possibili casi di spedizione illegale di rifiuti o ad azioni in corso intraprese dall’OLAF nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.
Articolo 3
Nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti a norma della presente decisione, l’OLAF ha il diritto di accedere direttamente a tutte le informazioni pertinenti contenute nelle banche dati dei servizi e delle agenzie esecutive di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in particolare al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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