Regolamento di esecuzione (UE) 2021/601
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 della Commissione del 13 aprile 2021 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2022...
Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018)
GU L 31/10 del 04.02.2020
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Sostituire dappertutto nel testo «contabilizzatore di calore» con «ripartitore dei costi di riscaldamento», «contabilizzatori di calore» con «ripartitori dei costi di riscaldamento» e «contabilizzatori individuali di calore» con «ripartitori individuali dei costi di riscaldamento».
Pagina 229, punto 4 (nuovo Allegato VII bis, punto 2, primo comma):
anziché:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.»
leggasi:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.».
Pagina 229, allegato VII bis, punto 2, primo comma:
anziché:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.»
leggasi:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.».
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Collegati:
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 della Commissione del 13 aprile 2021 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2022...

Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.
(GU n.23 del 28-01-2017)
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Art. 1. Adozione dei criteri ambientali min...

ID 24959 | 21.11.2025 / Attached
CEFIC/ECTA October 2025
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