Digestato equiparato: Legge di bilancio 2020

Digestato equiparato: Legge di bilancio 2020
La Legge di Bilancio 2020 introduce nel DM n. 5046 del 25 Febbraio 2016 la definizione di digestato equiparato, quale prodotto ottenuto dalla digestione ana...
Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018)
GU L 31/10 del 04.02.2020
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Sostituire dappertutto nel testo «contabilizzatore di calore» con «ripartitore dei costi di riscaldamento», «contabilizzatori di calore» con «ripartitori dei costi di riscaldamento» e «contabilizzatori individuali di calore» con «ripartitori individuali dei costi di riscaldamento».
Pagina 229, punto 4 (nuovo Allegato VII bis, punto 2, primo comma):
anziché:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.»
leggasi:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.».
Pagina 229, allegato VII bis, punto 2, primo comma:
anziché:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.»
leggasi:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.».
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