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Decisione (UE) 2019/638

Decisione (UE) 2019/638

del Consiglio del 15 aprile 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda talune modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

(GU L 109/19 del 24.04.2019)

__________

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è sostenere l'adozione delle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione volte ad aggiungere e modificare voci relative ai rifiuti di plastica, fatte salve le seguenti considerazioni:
a) l'Unione sostiene le modifiche proposte dalla Norvegia di aggiungere una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo della convenzione) nell'allegato II della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica non pericolosi e che detta voce sia chiaramente definita, tra l'altro, con una chiara formulazione della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione, al fine di facilitare l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi delle parti in relazione all'aggiunta della nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi nell'allegato II della convenzione;
b) l'Unione sostiene le modifiche proposte dalla Norvegia di aggiungere una nuova voce per i rifiuti di plastica pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo) nell'allegato VIII della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica pericolosi;
c) l'Unione sostiene la proposta della Norvegia di modificare la voce B3010 per i rifiuti di plastica non pericolosi (che non devono essere soggetti al sistema di controllo, a meno che tali rifiuti contengano un materiale appartenente a una categoria nell'allegato I della convenzione in misura tale da esibire una caratteristica pericolosa nell'allegato III della convenzione) nell'allegato IX della convenzione, a condizione che tale proposta sia modificata al fine di:
i) chiarire l'ambito di applicazione, cosicché soltanto i materiali di plastica non miscelati destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, preferibilmente limitati all'operazione R3 nell'allegato IV della convenzione siano inclusi nella voce;
ii) migliorare il testo e semplificare la definizione della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione, in maniera da agevolare l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi delle parti in relazione alla modifica di tale voce, in particolare in quanto detta voce è collegata alla voce proposta per i rifiuti di plastica non pericolosi nell'allegato II della convenzione;
d) l'Unione propone e sostiene la fissazione di un'opportuna data successiva per l'applicazione delle modifiche rispetto alla data prevista all'articolo 18 della convenzione.
2. Nel caso l'aggiunta di una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi nell'allegato II o la modifica della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione sia adottata alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, o nel caso entrambe siano adottate, l'Unione, se necessario, adotta le misure richieste a norma della decisione dell'OCSE e dell'articolo 11 della convenzione per garantire che gli attuali controlli sulle spedizioni dei rifiuti di plastica non pericolosi.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della quattordicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all'articolo 1, durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un'ulteriore decisione del Consiglio. , incluse alcune miscele di rifiuti di plastica non pericolosi, restino impregiudicati all'interno dell'Unione e del SEE.

...

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