Legge 31 luglio 2002, n. 179
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Legge 31 luglio 2002, n. 179
Disposizioni in materia ambientale
GU n.189 del 13-8-2002
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Art. 19. (Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati).
1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle attivita' produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
2. Sono fate salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Testo consolidato 2019 con le modifiche apportate dagli atti:
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (G.U. n. 106 del 08/05/2010 SO n. 84)