Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2019/70

ID 7571 | | Visite: 4286 | EcolabelPermalink: https://www.certifico.com/id/7571

DecisioneUE201970

Decisione (UE) 2019/70

della Commissione dell'11 gennaio 2019 che stabilisce i criteri del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta

GU L 15/27 del 17.01.2019

_________

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «carta grafica» comprende fogli o rotoli di carta vergine o cartone non trasformato e non stampato, bianchi o colorati, ottenuti da pasta e idonei ad essere usati per la scrittura, la stampa o a scopo di trasformazione.

Il gruppo di prodotti non comprende:

a) imballaggi;

b) carta termosensibile;

c) carta fotografica o autocopiante;

d) carta profumata;

e) carta che rientra nel gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» definito all'articolo 2.

Articolo 2

Il gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» comprende quanto segue:

1) fogli o rotoli di tessuto-carta non trasformato per la trasformazione in prodotti che rientrano nel punto 2);

2) prodotti in tessuto-carta idonei all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi o la pulizia di superfici, o per una combinazione di tali scopi; sono compresi, fra l'altro, i seguenti tipi di prodotti in tessuto-carta: fazzoletti, carta igienica, fazzolettini per il viso, carta assorbente per uso domestico, asciugamani, tovaglioli, tovagliette e salviette industriali.

Il gruppo di prodotti non comprende:

a) i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti igienici assorbenti» ai sensi della decisione 2014/763/UE della Commissione (7);

b) i prodotti contenenti agenti detergenti per la pulizia di superfici;

c) i prodotti di tessuto laminati con materiali diversi dal tessuto-carta;

d) i prodotti cosmetici ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), incluse le salviette umidificate;

e) la carta profumata;

f) i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta grafica» ai sensi dell'articolo 1 o i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta stampata» ai sensi della decisione 2012/481/UE della Commissione (9).

Articolo 3

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1) «pasta»: materiale fibroso usato nella produzione della carta, prodotto in una cartiera mediante procedimento meccanico o chimico a partire da materie prime fibrose cellulosiche (la più comune delle quali è il legno);

2) «imballaggio»: prodotti di qualsiasi materiale o natura, atti a contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare beni, dalle materie prime ai prodotti trasformati, nel passaggio dal produttore all'utilizzatore o al consumatore;

3) «tessuto-carta»: carta leggera composta di pasta che può essere increspata a secco o umido o non increspata;

4) «prodotti in tessuto-carta»: prodotti trasformati composti da uno o più strati di tessuto-carta, ripiegati o no, goffrati o no, con o senza laminazione, stampati o no ed eventualmente completati da post-trattamento.

Articolo 4

1. Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «carta grafica», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato I della presente decisione.

2. Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 2 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 5

I criteri per i gruppi di prodotti «carta grafica» e «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» e i relativi requisiti di valutazione e verifica per ciascun gruppo di prodotti sono validi fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 6

1. Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «carta grafica» a fini amministrativi è «011».

2. Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» a fini amministrativi è «004».

Articolo 7

Le decisioni 2009/568/CE, 2011/333/UE e 2012/448/UE sono abrogate.

Articolo 8

1. Nonostante l'articolo 7, le domande di marchio Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per prodotti che rientrano sia nel gruppo di prodotti «carta grafica», quale definito nella presente decisione, sia nel gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica», quale definito nella decisione 2011/333/UE, sono valutate in base alle condizioni di cui alla decisione 2011/333/UE.

2. Nonostante l'articolo 7, le domande di marchio Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per prodotti che rientrano sia nel gruppo di prodotti «carta grafica», quale definito nella presente decisione, sia nel gruppo di prodotti «carta da giornale», quale definito nella decisione 2012/448/UE, sono valutate in base alle condizioni di cui alla decisione 2012/448/UE.

3. Nonostante l'articolo 7, le domande di marchio Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per prodotti che rientrano sia nel gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta», quale definito nella presente decisione, sia nel gruppo di prodotti «tessuto-carta», quale definito nella decisione 2009/568/CE, sono valutate in base alle condizioni di cui alla decisione 2009/568/CE.

4. Le domande di marchio Ecolabel UE per prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta grafica» o «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro il 31 dicembre 2018 possono basarsi sui criteri di cui alla presente decisione o sui criteri fissati, a seconda dei casi, nella decisione 2011/333/UE, 2012/448/UE o 2009/568/CE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

5. Se l'Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata conformemente ai criteri fissati dalla decisione 2009/568/CE, 2011/333/UE o 2012/448/UE, tale marchio può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

....

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DecisioneUE201970.pdf)Decisione (UE) 2019/70
Ecolabel UE per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta
IT582 kB824

Tags: Ambiente Ecolabel

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Programma nazionale di esplorazione mineraria
Lug 01, 2025 405

Programma nazionale di esplorazione mineraria

Programma nazionale di esplorazione mineraria / Approvato 01.07.2025 ID 24201 | 01.07.2025 / In allegato Approvato il Programma nazionale di esplorazione mineraria La problematica della sicurezza nell’approvvigionamento delle risorse minerarie indispensabili per lo sviluppo industriale e la… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2025 1253
Giu 26, 2025 548

Regolamento delegato (UE) 2025/1253

Regolamento delegato (UE) 2025/1253 ID 24169 | 26.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/1253 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il… Leggi tutto
Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale
Giu 24, 2025 570

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale / 2025 ID 24159 | 24.06.2025 / In allegato I velivoli a pilotaggio remoto (più comunemente droni o UAS – Unmanned Aircraft System) e le tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione costituiscono una tematica… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 1162
Giu 24, 2025 619

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 ID 24156 | 24.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del… Leggi tutto
Decisione 2005 381 CE
Giu 24, 2025 583

Decisione 2005/381/CE

Decisione 2005/381/CE ID 24155 | 24.06.2025 Decisione della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a… Leggi tutto

Più letti Ambiente