Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.538
/ Documenti scaricati: 32.461.741
/ Documenti scaricati: 32.461.741
ID 19851 | 20.06.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell’Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto
GU L 157/1 del 20.6.2023
Entrata in vigore: 10.07.2023
_________
Modifiche:
- Regolamento delegato (UE) 2024/1408 della Commissione del 14 marzo 2024 (GU L 2024/1408 del 21.5.2024)
...
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per determinare quando l’energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere considerata pienamente rinnovabile. Tali norme si applicano alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto mediante elettrolisi e, per analogia, a filiere di produzione meno comuni.
Le norme si applicano a prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell’Unione o al di fuori di esso.
[...]
Articolo 9 Certificato di conformità
A prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell’Unione o al di fuori di esso, per dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 3 a 7 del presente regolamento, a seconda dei casi in linea con l’articolo 8, il produttore di carburante può avvalersi di sistemi nazionali o sistemi volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
Se il produttore di carburante adduce prove o dati ottenuti nell’ambito di un sistema oggetto di una decisione a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, nella misura in cui tale decisione riguardi la dimostrazione della conformità all’articolo 27, paragrafo 3, quinto e sesto comma, della medesima direttiva per mezzo del sistema, lo Stato membro non esige dai fornitori di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto ulteriori prove della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
Articolo 10 Relazione
Entro il 1° luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’impatto delle prescrizioni del presente regolamento, segnatamente della correlazione temporale, sui costi di produzione, sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul sistema energetico.
Articolo 11 Fase transitoria
Fino al 1° gennaio 2038 l’articolo 5, lettere a) e b), non si applica agli impianti di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto entrati in funzione prima del 1° gennaio 2028. La deroga non si applica ai supplementi di capacità di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto realizzati dopo il 1° gennaio 2028.
Articolo 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
Collegati
ID 22587 | 20.09.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di appl...
Raccolta alfabetica delle schede descrittive dell’Herbarium mycologicum del Museo di Storia Naturale di Venezia. Da Callistos...
della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024