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Decreto Direttoriale n. 13321 del 3 maggio 2022

ID 18928 | | Visite: 142 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/18928

Decreto Direttoriale n. 13321 del 3 maggio 2022

Approvazione della guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi e della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 e s.m.i.

Articolo 1 (Approvazione della Guida operativa)

1. È approvata la Guida Operativa di cui all’articolo 15, comma 1, del DM Certificati Bianchi, per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.

2. La Guida Operativa di cui al comma 1, integra e sostituisce la Guida Operativa adottata con il decreto direttoriale della Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con la Direzione Generale per il Clima e l’Energia, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 30 aprile 2019, recante “Approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi e aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi”.
3. La Guida Operativa di cui al comma 1, unitamente agli allegati che la compongono, costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 (Approvazione dell’elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili)

1. È approvato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DM Certificati Bianchi, l’elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l’indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi.
2. L’elenco di cui al comma 1 è riportato nella Tabella 1, allegata al presente decreto.
3. La tabella di cui al comma 2, integra e sostituisce “la Tabella 1” dell’Allegato 2, del DM Certificati Bianchi.

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