Studio valutazione del ciclo di vita e di impronta ambientale negli appalti pubblici
Studio valutazione dei metodi di valutazione del ciclo di vita e di impronta ambientale negli appalti pubblici / EC 2021
ID 17478 | 30.08.222 / In allegato
Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018)
GU L 31/10 del 04.02.2020
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Sostituire dappertutto nel testo «contabilizzatore di calore» con «ripartitore dei costi di riscaldamento», «contabilizzatori di calore» con «ripartitori dei costi di riscaldamento» e «contabilizzatori individuali di calore» con «ripartitori individuali dei costi di riscaldamento».
Pagina 229, punto 4 (nuovo Allegato VII bis, punto 2, primo comma):
anziché:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.»
leggasi:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.».
Pagina 229, allegato VII bis, punto 2, primo comma:
anziché:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.»
leggasi:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.».
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Collegati:
ID 17478 | 30.08.222 / In allegato

ID 12523 | 05.01.2021
DM 8 maggio 2012
Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada.
(GU n.129 del 05.06.2012)
Abrogato da:

ISPRA Rapporto 297/2018
Le misure introdotte dalla legislazione europea e nazionale sui gas fluorurati ad effetto serra hanno l’obiet...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024