Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento (UE) 2017/1432

ID 4469 | | Visite: 4248 | Legislazione PesticidiPermalink: https://www.certifico.com/id/4469

Regolamento (UE) 2017/1432

della Commissione del 7 agosto 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto riguarda i criteri per l'approvazione delle sostanze attive a basso rischio

Modifiche Allegato II punto 5  - Sostanze attive a basso rischio

Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
L'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal presente regolamento, si applica a decorrere dal 28 agosto 2017, salvo nel caso delle procedure per le quali il comitato abbia espresso un voto sul progetto di regolamento presentatogli senza che detto progetto di regolamento sia stato adottato entro 28 agosto 2017.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
...

ALLEGATO

L'allegato II, punto 5 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Sostanze attive a basso rischio

5.1. Sostanze attive diverse dai microrganismi

5.1.1. Una sostanza attiva diversa da un microrganismo non è considerata a basso rischio se conforme a una delle seguenti condizioni:

a) è stata classificata, o è oggetto di classificazione, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come:
- cancerogena di categoria 1 A, 1B o 2,
- mmutagena di categoria 1 A, 1B o 2,
-  tossica per la riproduzione di categoria 1 A, 1B o 2,
- sensibilizzante della pelle di categoria 1,
- provocante gravi lesioni oculari di categoria 1,
- sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1,
- con tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3,
- con tossicità acuta per organi bersaglio di categoria 1 o 2,
- con tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici di categoria 1 in base a opportune prove standard,
- esplosiva,
- corrosiva per la pelle di categoria 1 A, 1B o 1C;

b) è stata individuata come sostanza prioritaria a norma della direttiva 2000/60/CE;

c) si ritiene che alteri il sistema endocrino;

d) ha effetti neurotossici o immunotossici.

5.1.2. Una sostanza attiva diversa da un microrganismo non è considerata a basso rischio se è persistente (ha un tempo di dimezzamento nel terreno superiore a 60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è maggiore di 100. Una sostanza attiva che sia però presente in natura, che non soddisfa nessuna delle condizioni dalla lettera a) alla lettera d) del punto 5.1.1, può essere considerata a basso rischio anche se è persistente (ha un tempo di dimezzamento nel terreno superiore a 60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è maggiore di 100.

5.1.3. Una sostanza attiva diversa da un microrganismo, emanata e utilizzata da piante, animali e altri organismi per comunicare, è considerata a basso rischio se non soddisfa nessuna delle condizioni dalla lettera a) alla lettera d) del punto 5.1.1.

5.2. Microrganismi

5.2.1. Una sostanza attiva che è un microrganismo può essere considerata a basso rischio salvo il caso in cui a livello di ceppo abbia mostrato resistenza multipla agli antimicrobici impiegati in medicina per uso umano o veterinario.

5.2.2. I baculovirus vanno considerati a basso rischio salvo il caso in cui a livello di ceppo abbiano mostrato effetti nocivi su insetti non bersaglio.

GUUE L205/59 08.08.2017

Entrata in vigore: 28.08.2017

Normativa di riferimento:

Regolamento (CE) n.1107/2009

Regolamento CLP Testo Consolidato

Direttiva 2000/60/CE

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento 2017 1432.pdf)Regolamento (UE) 2017/1432
Sostanze attive a basso rischio
IT326 kB863

Tags: Ambiente Pesticidi

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Arsenico   Contaminazione ed esposizione ambientale
Mar 15, 2023 84

Arsenico: contaminazione ed esposizione ambientale

Arsenico: contaminazione ed esposizione ambientale ID 19217 | 15.03.2023 / In allegato INAIL 2010 L’Arsenico (As) è un metalloide la cui presenza è ampiamente rilevabile in tutte le matrici ambientali. In natura si trova solitamente in piccole quantità, nelle rocce, nei suoli, nelle polveri e… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione UE 2023 574
Mar 14, 2023 95

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 / Coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari ID 19206 | 14.03.2023 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 della Commissione del 13 marzo 2023 che stabilisce norme dettagliate per l’identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti… Leggi tutto
Il problema delle materie prime critiche per la transizione ecologica
Mar 13, 2023 75

Il problema delle materie prime critiche per la transizione ecologica

Il problema delle materie prime critiche per la transizione ecologica / ENEA 2023 ID 19202 | 13.03.2023 Il testo si propone come rassegna ragionata, corredata delle informazioni statistiche disponibili, circa il tema delle “materie prime critiche” (Critical Raw Materials, CRM), con particolare… Leggi tutto

Più letti Ambiente