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Regolamento (CE) n.1107/2009

ID 4325 | | Visite: 19605 | Legislazione PesticidiPermalink: https://www.certifico.com/id/4325

Regolamento  CE  n  1107 2009

Regolamento (CE) N. 1107/2009 / Prodotti fitosanitari testo consolidato Novembre 2022

ID 4325 | Update news 05.12.2022

Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE91/414/CEE

(GU L 309/1 del 24.11.2009)

Pesticida (Direttiva 2009/128/CE)

a) prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
b) biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE abrogata dal Regolamento (UE) n. 528/2012 immissione sul mercato dei biocidi.

Pesticida   Prodotto fitosaniotario   Biocida

Fig. 1 - Definizione di pesticida
_______

Articolo 1 Oggetto e scopo 

1. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l’au­torizzazione, l’immissione sul mercato, l’impiego e il controllo all’interno della Comunità dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale.

2. Il presente regolamento stabilisce sia le norme relative all’approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti fitosanitari o che li costituiscono, sia le norme sui coadiuvanti e sui cofor­mulanti.

3. Scopo del presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’am­biente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola.

4. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente. In partico­lare, non si impedisce agli Stati membri di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l’ambiente.
...

Sostanze attive approvate

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate.

(GU L 153 dell'11.6.2011)

Le sostanze attive di cui all'allegato del presente Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

segue in allegato

Modifiche:

M1 - REGOLAMENTO (UE) N. 518/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013
M2 - REGOLAMENTO (UE) N. 652/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014
M3 - REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017
M4 - REGOLAMENTO (UE) 2017/1432 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2017
M5 - REGOLAMENTO (UE) 2018/605 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2018
M6 - REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019
M7 - REGOLAMENTO (UE) 2019/1381 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019
M8 - REGOLAMENTO (UE) 2021/383 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2021
M9 - REGOLAMENTO (UE) 2022/1438 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 2022

Rettifiche:

Rettifica, GU L 111, 2.5.2018, pag. 10 (2018/605)

Collegati

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Immissione sul mercato prodotti fitosanitari
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Immissione sul mercato prodotti fitosanitari
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Immissione sul mercato prodotti fitosanitari
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Tags: Ambiente Pesticidi

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