Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741

ID 16645 | | Visite: 570 | Legislazione PesticidiPermalink: https://www.certifico.com/id/16645

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione del 13 maggio 2022 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2023, il 2024 e il 2025, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601

GU L 137/12 del 16.5.2022

Entrata in vigore il 1° gennaio 2023

...

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare è quello stabilito nell’allegato II.

Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I del presente regolamento, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2023, 2024 e 2025 rispettivamente entro il 31 agosto 2024, 2025 e 2026 nel formato elettronico previsto dall’Autorità.

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 è abrogato.

Per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2022, esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 1° settembre 2023.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2022 741.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741
 
IT630 kB71

Tags: Ambiente Pesticidi

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mar 27, 2023 58

Decisione 2006/193/CE

Decisione 2006/193/CE Decisione della Commissione, del 1° marzo 2006, recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 70, 9.3.2006)… Leggi tutto
Mar 27, 2023 65

Decisione 2001/681/CE

Decisione 2001/681/CE Decisione della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). (GU L… Leggi tutto
Arsenico   Contaminazione ed esposizione ambientale
Mar 15, 2023 106

Arsenico: contaminazione ed esposizione ambientale

Arsenico: contaminazione ed esposizione ambientale ID 19217 | 15.03.2023 / In allegato INAIL 2010 L’Arsenico (As) è un metalloide la cui presenza è ampiamente rilevabile in tutte le matrici ambientali. In natura si trova solitamente in piccole quantità, nelle rocce, nei suoli, nelle polveri e… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione UE 2023 574
Mar 14, 2023 113

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 / Coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari ID 19206 | 14.03.2023 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 della Commissione del 13 marzo 2023 che stabilisce norme dettagliate per l’identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti… Leggi tutto

Più letti Ambiente