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Direttiva (UE) 2015/2193

ID 4528 | | Visite: 9952 | Legislazione inquinamentoPermalink: https://www.certifico.com/id/4528

Direttiva UE 2015 2193 Medium combustion plants  MCPD

Direttiva (UE) 2015/2193 / Medium Combustion Plants Directive (MCPD) 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

GU L313/13 del 28.11.2015

Entrata in vigore: 18.12.2015
_______

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri da impianti di combustione medi al fine di ridurre le emissioni nell'aria e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente derivanti da tali emissioni.

La presente direttiva stabilisce inoltre norme per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO).

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW («impianti di combustione medi»), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

2. La presente direttiva si applica inoltre a un insieme formato da nuovi impianti di combustione medi conformemente all'articolo 4, anche qualora la potenza termica nominale totale di tale insieme sia pari o superiore a 50 MW, a meno che detto insieme non costituisca un impianto di combustione disciplinato dal capo III della direttiva 2010/75/UE.

3. La presente direttiva non si applica:

a) agli impianti di combustione disciplinati dal capo III o del capo IV della direttiva 2010/75/UE;

b) agli impianti di combustione disciplinati dalla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) agli impianti di combustione in azienda con una potenza termica nominale totale inferiore o pari a 5 MW, che utilizzano esclusivamente stallatico non trasformato ottenuto da volatili, di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, come combustibile;

d) agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;

e) agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono impiegati per il riscaldamento a gas diretto utilizzato per riscaldare gli spazi interni ai fini del miglioramento delle condizioni sul posto di lavoro;

f) agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione dei gas di scarico originati da processi industriali mediante combustione che non sono gestiti come impianti di combustione indipendenti;

g) a qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, di una nave o di un aeromobile;

h) alle turbine a gas e ai motori a gas e diesel se usati su piattaforme off-shore;

i) ai dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;

j) ai dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

k) ai reattori utilizzati nell'industria chimica;

l) alla batteria di forni per il coke;

m) ai cowpers degli altiforni;

n) agli impianti di cremazione;

o) agli impianti di combustione alimentati con combustibili di raffineria, da soli o con altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;

p) alle caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno.

4. La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alle attività di sperimentazione relative agli impianti di combustione medi. Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 6 Valori limite di emissione

1. Fatte salve le disposizioni del capo II della direttiva 2010/75/UE, laddove applicabili, i valori limite di emissione fissati nell'allegato II della presente direttiva si applicano agli impianti di combustione medi.

I valori limite di emissione fissati nell'allegato II non si applicano agli impianti di combustione medi ubicati nelle Isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera. Gli Stati membri interessati fissano valori limite di emissione per tali impianti al fine di ridurne le emissioni nell'atmosfera e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente.

2.  A decorrere dal 1° gennaio 2025 le emissioni nell'atmosfera di SO2, NOx e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW non superano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II.

A decorrere dal 1° gennaio 2030 le emissioni nell'atmosfera di SO2, NOx e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW pari o inferiore non superano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1 e 3 della parte 1 dell'allegato II.

3.  Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1, 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II.

Gli Stati membri possono estendere il limite di cui al primo comma a 1 000 ore operative nei seguenti casi di emergenza o di condizioni straordinarie:
— per la produzione di elettricità di emergenza nelle isole connesse in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica principale di un'isola,
— per gli impianti di combustione medi utilizzati per la produzione di calore in caso di condizioni metereologiche eccezionalmente fredde.

In tutti i casi di cui al presente paragrafo, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per le polveri pari a 200 mg/Nm3.

4. Gli impianti di combustione medi esistenti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato rispettano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1, 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II a decorrere dal 1° gennaio 2030.

5. Fino al 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II, a condizione che almeno il 50 % della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, sia fornito a una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda. Qualora tale esonerazione sia concessa, i valori limite di emissione fissati dalle autorità competenti sono pari al massimo a 1 100 mg/Nm3 per le emissioni di SO2 e a 150 mg/Nm3 per le polveri.

Fino al 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi alimentati principalmente a biomassa solida, situati in zone nelle quali, secondo valutazioni effettuate a norma della direttiva 2008/50/CE, è garantita la conformità ai valori limite di tale direttiva, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione per le polveri fissati nell'allegato II della presente direttiva. Qualora tale esonerazione sia concessa, i valori limite di emissione fissati dall'autorità competente sono pari al massimo a 150 mg/Nm3 per le polveri.
L'autorità competente garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale.

6.   Fino al 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW, utilizzati per il funzionamento di stazioni di compressione di gas necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un sistema nazionale di trasporto del gas, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione per i NOx fissati nella tabella 3 della parte 1 dell'allegato II.

7. Dal 20 dicembre 2018 le emissioni nell'aria di SO2, NOx e polveri originate da un nuovo impianto di combustione medio non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II.

8. Gli Stati membri possono esonerare i nuovi impianti di combustione medi che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II. Qualora tale esonerazione sia concessa si applica, agli impianti alimentati a combustibili solidi, un valore limite di emissione per le polveri pari a 100 mg/Nm3.

9. Nelle zone, o parti di esse, che non rispettano i valori limite per la qualità dell'aria di cui alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri valutano la necessità di applicare, per i singoli impianti di combustione medi delle zone in questione o in parti delle stesse, valori limite di emissione più restrittivi rispetto a quelli fissati nella presente direttiva, nel quadro dell'elaborazione di piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE, tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo, a condizione che l'applicazione di tali valori limite di emissione contribuisca concretamente a un sensibile miglioramento della qualità dell'aria.

10. La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri, i settori interessati e le organizzazioni non governative sui livelli di emissione raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili ed emergenti e sui costi correlati.
La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni.

11. L'autorità competente può accordare una deroga per un periodo massimo di sei mesi all'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 7 relativamente alla SO2 in impianti di combustione medi che normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo, se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa dell'interruzione della fornitura del combustibile summenzionato dovuta a una situazione di grave penuria.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese, ogni deroga concessa a norma del primo comma.

12.   L'autorità competente può accordare una deroga all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 7, qualora un impianto di combustione medio che utilizza esclusivamente combustibile gassoso, debba ricorrere eccezionalmente all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e per tale motivo debba essere dotato di un dispositivo di abbattimento secondario. Il periodo per il quale è concessa una deroga non supera i dieci giorni, salvo il caso in cui il gestore dimostri all'autorità competente che è giustificata una proroga.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro un mese in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma.

13. Qualora un impianto di combustione medio faccia uso simultaneamente di due o più combustibili, il valore limite di emissione relativo a ciascun inquinante è calcolato:

a) considerando il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile di cui all'allegato II;

b) determinando il valore limite di emissione ponderato per combustibile; tale valore si ottiene moltiplicando il singolo valore limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

c) addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

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Attuata con il: D.Lgs. 183/2017

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