Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157

ID 5957 | | Visite: 11256 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/5957

Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157

Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.

GU n. 224 del 26-9-2011 SO

____

Art. 1. Finalità 1.

Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, con riferimento a:

a) l’individuazione delle autorità competenti;
b) gli obblighi dei gestori;
c) i contenuti della comunicazione;
d) la pubblicità dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 166/2006.

Art. 3. Autorità competenti

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.

2. Le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono:

a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un’attività di cui all’allegato VIII al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la o le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento di autorizzazione;
b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità prevista alla medesima lettera a), salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato che deve essere notificata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorità di cui al comma 2, lettere a) e b), diverse dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono all’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale un rapporto di valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformità all’allegato II al presente decreto.
Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell’allegato I al presente decreto.

4. Nei casi in cui, l’autorità competente ai sensi del comma 2 è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo si avvale, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente.

L’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3, entro la data ivi prevista.

5. Ai fini di quanto previsto all’articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 166/2006, le autorità competenti sono, fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorità di cui al comma 2, lettere a) e b), ciascuna per i complessi di propria competenza.

6. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 166/2006, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. L’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorità competenti. Tale relazione dovrà essere inviata alle suddette Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 4. Obblighi dei gestori / Comunicazione PRTR

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative all’anno precedente all’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e alla autorità competente di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto.
Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.

2. L’allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalità della comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DPR 11 luglio 2011 n. 157.pdf)DPR 11 luglio 2011 n. 157
Registro europeo delle emissioni
IT3756 kB1762

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

RENTRI   Vademecum digitale per imprese e associazioni
Nov 28, 2024 146

RENTRI - Vademecum digitale per imprese e associazioni

RENTRI - Vademecum digitale per imprese e associazioni ID 23033 | 28.11.2024 / In allegato Con il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il nuovo Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti, RENTRI. Ma chi è tenuto a iscriversi al… Leggi tutto
Guida operativa iscrizione portale CdC RAEE soggetti ex categoria 3 bis ANGA
Nov 28, 2024 104

Guida operativa iscrizione portale CdC RAEE soggetti ex categ. 3-bis ANGA

Guida operativa iscrizione portale CdC RAEE soggetti ex categoria 3-bis ANGA ID 23.09 | 28.11.2024 / In allegato Guida operativa per facilitare il processo di iscrizione al portale CdC RAEE per distributori, installatori, centri di assistenza tecnica di AEE e trasportatori di RAEE ex categoria… Leggi tutto
Nov 25, 2024 209

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 19.11.2024

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 19.11.2024 ID 23008 | 25.11.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 GU L… Leggi tutto
Nov 15, 2024 156

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 ID 22940 | 15.11.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31… Leggi tutto

Più letti Ambiente