Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020
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Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020
Disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico.
Albo Nazionale Gestori Ambientali
(GU Serie Generale n.46 del 24-02-2020)
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Articolo 1 Ambito di applicazione
1. la presente delibera disciplina le procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, per qualunque causa, ivi inclusa la sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, circostanza che comporta la decadenza immediata del responsabile tecnico della funzione.
2. Nei casi richiamati al comma 1, l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa.
3. Il periodo transitorio di 90 giorni cessa con il provvedimento della Sezione di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso in possesso dei requisiti previsti per le categorie di iscrizione interessate.
Articolo 2 (Comunicazione)
1. L'impresa è tenuta a dare comunicazione, per via telematica, alla Sezione regionale competente della cessazione dell'incarico del responsabile tecnico, nel termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.
2. Ad eccezione dei casi previsti all'articolo 3, il responsabile tecnico che cessa dall'incarico ne dà comunicazione, oltre che all'impresa, anche alla Sezione regionale a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico, quest'ultimo non è esonerato dalle responsabilità derivanti dall'incarico.
3. Dalla data nella quale perviene alla Sezione regionale la prima tra le comunicazioni previste ai commi 1 e 2 decorre il termine di 90 giorni di cui al comma 2 dell'art.1.
Articolo 3 (perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120)
1. Nei casi di sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico dei requisito di aggiornamento dell'idoneità di cui all'art. 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sono stabilite le seguenti procedure:
a) La Sezione regionale comunica all'impresa, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) la prossima scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'idoneità stessa.
b) Dal giorno successivo alla data di scadenza dell'idoneità del responsabile tecnico, decorre il termine di 90 giorni di cui al comma 2 dell'art. 1. La sezione regionale invia all'impresa, tramite PEC, apposita comunicazione di decadenza del responsabile tecnico.
Articolo 4 (limitazioni all'operatività dell'impresa)
Decorso il termine di cui all'articolo 1, cimma2, o all'articolo, 3, comma 1, lett. b), e in assenza di provvedimento della sezione relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico, l'impresa non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell'iscrizione per le categorie di iscriz<ione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico.
Articolo 5 Sanzioni
1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 dell'articolo2, la sezione regionale avvia, ai sensi degli articoli 19, comma 1, lett. b), e 21 del Decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione per le categorie di iscrizione interessate.
2. Decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, in assenza di provvedimento della sezione regionale relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti, la sezione regionale stessa, avvia ai sensi degli artt. 20, co.1, lett. b) e 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell'impresa dall'Albo per le categorie di iscrizione interessate.
Articolo 6 (Entrata in vigore e abrogazioni)
1. La presente deliberazione entra in vigore il 04 maggio 2020.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione la Circolare prot. n. 1544/Albo/Pres. del 14 dicembre 2012 è abrogata.
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