Decreto n. 161 del 12.06.2002

Decreto n. 161 del 12.06.2002 / Procedure semplificate rifiuti pericolosi
ID 4356 | Update news 07.12.2022
Decreto n. 161 del 12.06.2002
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislat...
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088
GU L 198/13 del 22.6.2020
Il regolamento si applica dal 12 luglio 2020.
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Scopo del regolamento
Mira a consentire agli investitori di sapere se un’attività economica è ecosostenibile, definendo criteri comuni a livello di Unione europea (Unione).
Modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore finanziario.
Punti chiave
Piano d’azione sulla crescita sostenibile
Questo regolamento «tassonomico» sulla sostenibilità degli investimenti finanziari è una delle numerose azioni studiate per contribuire al raggiungimento dei 3 obiettivi del piano d’azione, che sono:
- riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
- gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali, nonché
- promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.
Criteri
Il regolamento stabilisce i seguenti criteri che devono essere applicati dall’Unione e dai paesi dell’Unione per decidere se un’attività economica è ecosostenibile.
Contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel regolamento.
Evita di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale contenuto nel regolamento.
Viene svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia definite nel regolamento.
È conforme ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione europea in conformità con il regolamento.
Obiettivi ambientali
Ai fini del presente regolamento, gli obiettivi ambientali sono:
la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- la transizione verso un’economia circolare;
- la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Il regolamento stabilisce i passi che un’attività economica deve compiere per dare un contributo sostanziale o per non danneggiare in modo significativo nessuno di questi obiettivi.
Elenco delle attività
Il regolamento prevede che la Commissione stabilisca un elenco di attività ecosostenibili definendo criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo ambientale. Tali criteri verranno stabiliti per mezzo di atti delegati.
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