Oggetto: Corretta interpretazione dell’art. 31, c. 2, del
D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla
L. 29.07.2021, n. 108 (Pubblicata nella Gazz. Uff.30.07.2021, n. 181, S.O.).
Con nota prot. 19319 del 12/08/2021, acquisita con prot. n. 89131/MATTM del 12/08/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006, in merito alla corretta applicazione dell’art. 31, c. 2, del 31.05.2021, n. 77, per modifiche o estensioni di progetti riconducibili alle categorie di opere di cui agli allegati III e IV del medesimo D.Lgs. 152/2006.
In particolare, codesto Servizio ha chiesto di voler chiarire se, ai fini di una corretta applicazione del disposto di cui all’art. 31, c.2 del D.L. 31.05.2021, n. 77, per un impianto debba intendersi la sola area occupata dal campo fotovoltaico, normalmente delimitata da una recinzione, o anche le opere ad esso funzionalmente connesse, necessarie per garantire il collegamento dell’impianto alla rete elettrica e che, ordinariamente, si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico
Al fine di dare riscontro al suddetto quesito occorre premettere che:
- l’art. 12, del Dlgs n. 387/2003 recante “Razionalizzazione semplificazione delle procedure” al comma 3, recita testualmente :” La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione o dalle province delegate dalle regioni …….“;
- il procedimento di Autorizzazione Unica di cui all’art 12 del Dlgs n. 387/2003 risulta sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA.
La Valutazione di Impatto Ambientale di un’opera - va ulteriormente precisato – comprende anche gli interventi ad essa funzionalmente connessi al fine di evitare frazionamenti artificiosi delle opere stesse e consentire l’individuazione di eventuali impatti cumulativi.
Ciò premesso, questa Direzione Generale, in ordine all’applicazione del disposto di cui all’art. 31, c. 2 del D.L. 31.05.2021, n. 77, ritiene che la valutazione di impatto ambientale abbia ad oggetto l’impianto de quo nella sua interezza, ivi inclusi gli interventi ad esso funzionalmente connessi e necessari per garantire il collegamento dell’impianto alla rete elettrica, nonché le opere che si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico al fine di consentire la valutazione di eventuali impatti cumulativi.