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Interpello ambientale 04.03.2026 - Recupero ambientale (operazione R10) in assenza di conformità al DM 127/2024

Interpello ambientale 04.03.2026

Interpello ambientale 04.03.2026 - Recupero ambientale (operazione R10) in assenza di conformità al DM 127/2024

ID 25670 | 04.03.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 04.03.2026

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006 - chiarimenti in ordine al recupero ambientale R10 in assenza di conformità al dm 127/2024 ed applicabilità del d.lgs. 117/2008.

QUESITO

Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006, la Provincia di Como ha richiesto alcuni chiarimenti interpretativi sulla normativa applicabile al recupero degli inerti. In particolare, vengono rappresentate due distinte fattispecie di recupero e viene richiesto di chiarire in merito:

1) all’ammissibilità delle procedure semplificate ex artt. 214 e 216 alle operazioni di recupero ambientale (R10) per la tipologia 7.1. In particolare se “il recupero ambientale (R10) di cui alla lettera b), punto 7.1.3, tipologia 7.1 del Suballegato 1 del D.M. 05/02/98 possa essere ammesso, in procedura semplificata, anche nei casi in cui l’operatore non si sia conformato ai dettami di cui al D.M. 127/2024, requisito obbligatorio per le operazioni di cui alla lettera a); in altre parole se il riferimento al trattamento di cui al punto a) si riferisca in senso lato alle operazioni meccaniche atte a ottenere frazioni inerti di natura lapidea da essere poi impiegate per il recupero ambientale (R10) o se sia obbligatorio per l’operatore rispettare tutti i requisiti previsti dal succitato Decreto Ministeriale n. 127/2024 per il recupero (R5)”.

2) all’applicabilità del d.lgs. 117/2008 e s.m.i. a rifiuti derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione.

[...]

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

In relazione al quadro normativo sovraesposto e alla luce della istruttoria tecnica condotta nonché del parere fornito da ISPRA, richiesto con la nota prot. n. 234752 del 11 dicembre 2025 e acquisito con nota prot. n. 41551 del 24 febbraio 2026, si rappresenta quanto segue.

In merito al primo quesito è opportuno evidenziare che la cessazione della qualifica di rifiuto è un procedimento attraverso il quale, nel rispetto di tutte le condizioni ed i criteri specifici di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006, un rifiuto cessa di essere tale per effetto di un’operazione di recupero. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato articolo 184-ter, l’allegato 1 del DM 127 del 2024, definisce i criteri attraverso i quali i rifiuti inerti da attività di costruzione e demolizione ed altri rifiuti inerti, indicati nella tabella 1 del medesimo allegato, cessano di essere tali e diventano “aggregato recuperato”, così come definito all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale stesso.

L’aggregato recuperato, prodotto in conformità ai criteri del DM 127 del 2024, è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 del decreto stesso, ovvero per:
“a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f)  confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
g) confezionamento di calcestruzzi;
h) produzione di clinker per cemento;
i)  produzione di cemento”.

Il DM 127 del 2024, all’articolo 8, comma 1, specifica inoltre che “ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall’allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all’allegato 5 dello stesso decreto”. Da tale disposizione si evince che tutti gli impianti che producono aggregato recuperato secondo le condizioni del DM 127 del 2024 devono adeguarsi alle disposizioni del medesimo decreto e che per tale aggregato recuperato, ossia per un prodotto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 5 febbraio 1998 esclusivamente per ciò che concerne i limiti quantitativi previsti dall’Allegato 4, i valori limite per le emissioni di cui all’Allegato 1, Suballegato 2, nonché le norme tecniche di cui all’Allegato 5 dello stesso decreto.

In tale ottica, lo stesso articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs. 152 del 2006 chiarisce che, solo in assenza di criteri specifici disciplinati a livello comunitario o nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 5 febbraio 1998 nella sua interezza.

Le attività di recupero in procedura semplificata delle tipologie di rifiuti indicate al punto 7.1 dell’Allegato 1, Suballegato 1, del DM 5 febbraio 1998 (tutte le tipologie rientrano tra i rifiuti individuati dall’Allegato 1, lettera a, del DM 127 del 2024 ad eccezione del codice 170802), prevedono, al punto 7.1.3, lettera b), l’utilizzo per recuperi ambientali, previa effettuazione dei trattamenti di cui alla precedente lettera a) del medesimo punto: “messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]”.
 
Dalla lettura del quadro normativo sopraesposto si deduce, dunque, che l’utilizzo ai fini del recupero ambientale di cui al punto 7.1.3, lettera b) dell’Allegato 1, Suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998 è subordinato alla produzione di materia prima secondaria attraverso appositi trattamenti, da cui ne consegue la necessità di adeguamento ai criteri del DM 127 del 2024 sulla base delle condizioni stabilite dall’articolo 8 dello stesso.

Il secondo quesito posto dalla Provincia di Como riguarda la possibilità di gestire, ai sensi del d.lgs. 117 del 2008, i rifiuti inerti costituiti dai limi derivanti dal trattamento del materiale di cava estratto da un sito, per il riempimento dei vuoti di cava presenti presso un sito diverso da quello estrattivo, dove risulta ubicato l’impianto di vagliatura e lavaggio inerti.

In merito ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, l’articolo 185, comma 2, lettera d), del d.lgs. 152 del 2006, ne dispone l’esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV dello stesso decreto in quanto regolati da specifica disposizione normativa, nel caso di specie dal d.lgs. 117 del 2008.

Il citato decreto legislativo 117 del 2008 si applica, in particolare, alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), all’interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r). In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera d), identifica i rifiuti di estrazione come quei “rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave” mentre la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera hh), specifica che il sito è “l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996”.

Per la definizione di sito occorre invece richiamare quanto riportato da questo Ministero in riscontro ad altri interpelli attinenti al medesimo tema1, nei quali è stato precisato che “per pertinenza si intende non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell'attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi. Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall'autorità competente. Pertanto, nel caso in cui l’Autorità competente valuti che il processo di lavorazione avvenga in conformità a quanto sopra, i residui di tale processo, che costituisce un’attività di trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, sono qualificati come rifiuti di estrazione e devono essere gestiti, dunque, in conformità al piano di cui all’articolo 5 del medesimo decreto”.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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