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Rifiuti HP6 Tossicità acuta: modalità di assegnazione

ID 2870 | | Visite: 8624 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/2870

Caratteristica di Pericolo rifiuti HP6 Tossicità acuta Modalità di assegnazione

Il regolamento 1357/2014, stabilisce i limiti di concentrazione per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP6 dei rifiuti.

Poiché esistono i criteri, la classificazione è effettuata secondo il metodi convenzionale in base alla composizione del rifiuto, determinata mediante analisi chimica, in relazione al contenuto delle sostanze tossiche e alle loro indicazioni di pericolo, come classificate nella tabella 3.1 del CLP.

In alternativa al metodo convenzionale, se il rifiuto è costituito da una miscela complessa di sostanze la cui composizione non è determinabile, non è praticabile l’applicazione di metodi di prova del regolamento 440/20084, perché richiedono la sperimentazione su animali, ma se animali protetti.

Il saggio su animali è una procedura regolamentata che utilizza un animale protetto e rientra nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 1165 - Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e del 47° considerando del regolamento 2006/1907/CE, cosiddetto - Regolamento REACH.

Se la concentrazione delle sostanze non può essere determinata il rifiuto deve essere considerato pericoloso ai sensi il comma 6 dell’ art. 13, comma 5 della legge n. 116 del 2014.

1. Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (GUUE L 365/89 del 19/12/2014)

2. Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione. del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUCE L 122 del 31/5/2008.

3. Regolamento (CE) N. 1272/2008 del parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUCE L 353 del 31/12/2008) s.m.i., in particolare gli ATP (Adeguamenti al progresso tecnico).

4. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

Fonti:
La nuova classificazione dei rifiuti pericolosi

W. Formenton

Guidance on the classification of waste (1st edition 2015)
Technical Guidance WM3

Elaborato Certifico Srl
Rev. 1.0 2016

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Classificazione dei rifiuti pericolosi
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Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente

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