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Nuovo Reg. imballaggi - Prescrizioni Etichettatura / Note

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Nuovo Reg  imballaggi   Prescrizioni Etichettatura

Nuovo Reg. imballaggi - Prescrizioni Etichettatura / Note Maggio 2025

ID 23952 | 09.05.2025 / In allegato Note complete

Pubblicato nella GU L 2025/40 del 22.01.2025 il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, in vigore dall’11 febbraio 2025.

L’Articolo 12 del Regolamento (UE) 2025/40 stabilisce indicazioni riguardo all’etichettatura degli imballaggi. Le presenti noti sono volte ad illustrare anche con l'ausilio di schemi le novelle prescrizioni.

L’imballaggio immesso sul mercato deve essere contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono con l’obiettivo di facilitare il corretto conferimento del rifiuto di imballaggio da parte dei consumatori.

L'etichetta si compone di pittogrammi (che verranno definiti con l’apposito atto di esecuzione) ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità.

Per gli imballaggi compostabili, l'etichetta indica che tale materiale è compostabile, che non è adatto al compostaggio domestico, e che gli imballaggi compostabili non devono essere gettati nella natura.

Ad eccezione degli imballaggi per il commercio elettronico, tale obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi che rientrano in un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Oltre all'etichetta armonizzata, gli operatori economici possono apporre sull'imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell'imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori (art. 12, par. 1).

La Commissione UE dovrà entro il 12 agosto 2026 adottare atti di esecuzione volti a definire:

- un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura (art. 12, par. 6);
- una metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di marcatura digitali. (art. 12, par. 7).

Gli imballaggi immessi sul mercato e contenenti sostanze che destano preoccupazione sono contrassegnati mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale conformemente alla metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale che la Commissione deve definire entro il 1° gennaio 2030 tramite appositi atti di esecuzione. Tale metodologia garantisce che la marcatura comprenda almeno il nome e la concentrazione della sostanza che desta preoccupazione presente in ciascun materiale di un’unità di imballaggio.

Le prescrizioni in materia di etichettatura non si applicano al confezionamento primario né all'imballaggio o confezionamento esterno quali definiti nei Regolamenti (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, e nella Direttiva 2001/83/CE sui medicinali per uso umano, se non vi è spazio sull'imballaggio a causa di altre prescrizioni in materia di etichettatura definite in tali atti giuridici, o se l'etichettatura dell'imballaggio potrebbe compromettere l'uso sicuro dei medicinali per uso umano e dei medicinali veterinari.

Gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione sono contrassegnati da un'etichetta chiara e inequivocabile. Oltre all'etichetta nazionale, l'imballaggio può essere contrassegnato da un'etichetta colorata armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6. Gli Stati membri possono esigere che gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano contrassegnati con tale etichetta colorata armonizzata, a condizione che ciò non crei distorsioni del mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri (art. 12, par. 1).

L'imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione, se posteriore, è contrassegnato da un'etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l'imballaggio è riutilizzabile. Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema locale, nazionale o a livello dell'UE per il riutilizzo e informazioni sui punti di raccolta sono messe a disposizione tramite un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato, che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, o una stima media se tale calcolo non è fattibile. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso (art. 12, par. 2)

La prescrizione che impone di recare un'etichetta e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato non si applica ai sistemi a circuito aperto (ossia un sistema di riutilizzo nel quale gli imballaggi riutilizzabili circolano tra un numero non precisato di partecipanti al sistema e la proprietà degli imballaggi cambia in uno o più punti del processo di riutilizzo) che non dispongono di un gestore del sistema conformemente all'allegato VI, ossia una persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo e lo gestisce.

Se un imballaggio di plastica con un contenuto di riciclato minimo è immesso sul mercato a decorrere dal 12 agosto 2028, ed è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta e, ove applicabile, il codice QR o altro tipo di supporto dati digitale sono conformi alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato dalla Commissione UE sulla etichetta armonizzata (a norma dell'articolo 12, paragrafo 6), e si basa sulla metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato (di cui all'articolo 7, paragrafo 8).

In caso di ritardo nell’adozione dell’atto di esecuzione citato nell’art. 12 paragrafo 6, l’obbligo di etichettatura si applicherà 24 mesi dopo l’entrata in vigore di tale atto.

Se un imballaggio è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato dalla Commissione UE sulla etichetta armonizzata adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 (art. 12, par. 4).

Schema 1 - Etichetta imballaggi

Schema 1 Regolamento 2025 40

[...]

Schema 3 - Etichetta imballaggio plastica riciclata

Schema 3 Regolamento 2025 40

Le etichette degli imballaggi e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e duraturo in modo che non possano essere facilmente cancellati. Le informazioni sono inoltre disponibili agli utilizzatori finali prima dell'acquisto del prodotto nelle vendite online.

Qualora l’affissione, la stampa o l’incisione non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, l’etichetta, il QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale è apposto sull’imballaggio multiplo.

Qualora ciò non sia possibile o non sia giustificato a causa della natura e delle dimensioni dell'imballaggio o se è opportuno prevedere un accesso non discriminatorio alle informazioni per i gruppi vulnerabili, in particolare le persone con disabilità visive, le etichette di cui ai sono fornite mediante un unico codice leggibile elettronicamente o altro tipo di supporto dati.

Schema 4 - Etichetta e codice QR

Schema 4 Regolamento 2025 40

Le informazioni contenute nelle etichette e nel codice QR o altro tipo di supporto dati digitale disciplinati dall’art. 12 sono messe a disposizione in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, stabilite dallo Stato membro in cui l'imballaggio è destinato a essere messo a disposizione sul mercato.

Se le informazioni sono fornite per via elettronica si applicano le seguenti prescrizioni:

- sono raccolti dati personali adeguati e pertinenti solo allo scopo limitato di consentire all'utilizzatore l'accesso alle pertinenti informazioni sulla conformità di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- le informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.

[...] Segue in allegato

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Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Imballagi e rifiuti di imballaggio

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