Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Dichiarazione di conformità Criteri rifiuti inerti da costruzione e demolizione (EoW)

ID 17898 | | Visite: 4776 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/17898

Dichiarazione di conformit  Criteri rifiuti inerti da costruzione e demolizione  EoW

Dichiarazione di conformità Criteri rifiuti inerti da costruzione e demolizione (EoW) / Aggiornata DM 127/2024

ID 17898 | Update 12.09.2024 / Modulo DdC in formato .doc

Modulo di dichiarazione di conformità criteri (DDC), di cui all’allegato 3 del Decreto 28 giugno 2024 n. 127, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (GU n.213 dell’11.09.2024).

Update Rev. 1.0 del 12.09.2024

Decreto 28 giugno 2024 n. 127
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. (GU n.213 del 11.09.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2024

Il Decreto 27 settembre 2022 n. 152 è abrogato dal 26.09.2024

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Decreto 28 giugno 2024 n. 127
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. (GU n.213 del 11.09.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2024

Art. 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.

[…]

Art. 5 Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformita' e modalita' di prelievo e detenzione dei campioni

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonchè della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità' di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 12.09.2024 Decreto 28 giugno 2024 n. 127 Certifico Srl
0.0 21.10.2022 Decreto 27 settembre 2022 n. 152 Certifico Srl

Collegati

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Livelli di fondo molecole organiche suoli pianura ER   ARPAE 2023
Ott 08, 2024 106

Report livelli di fondo molecole organiche suoli pianura ER

Report livelli di fondo di alcune molecole organiche nei suoli della pianura emiliano-romagnola / ARPAE 2023 ID 22691 | 08.10.2024 / In allegato Acquisizione di un quadro conoscitivo dei dati Il progetto “Acquisizione di un quadro conoscitivo dei livelli di fondo di alcune molecole organiche nei… Leggi tutto
LG Campionamento gas interstiziali e rilievo emissioni di vapori dal terreno
Ott 06, 2024 136

LG campionamento gas interstiziali e rilievo emissioni di vapori dal terreno

Linea guida campionamento dei gas interstiziali e rilievo delle emissioni di vapori dal terreno in corrispondenza dei siti contaminati ID 22676 | 06.10.2024 / In allegato Arpa RP 2013 L’opportunità di effettuare una campagna di rilievi in campo finalizzata a misurare l’entità del flusso di vapori… Leggi tutto
Relazione Situazione Energetica Nazionale 2023
Ott 04, 2024 147

Relazione Situazione Energetica Nazionale 2023

Relazione Situazione Energetica Nazionale 2023 ID 22662 | 04.10.2024 / In allegato Meno dipendente dagli approvvigionamenti esteri e più rivolta alle rinnovabili, in un contesto di contrazione dei consumi di energia da parte delle famiglie italiane. È quanto viene evidenziato dalla Relazione… Leggi tutto

Più letti Ambiente