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Siti contaminati: Normativa, Guide e Strumenti

ID 16586 | | Visite: 6684 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/16586

Siti contaminati   Normativa Guide Strumenti

Siti contaminati: Normativa, Guide e Strumenti / Rev. 1.0 Agosto 2022

ID 16586 | 16.08.2022 / Documento allegato

Documento quadro tecnico/normativo siti contaminati strutturato nelle sezioni:

1. Siti di interesse nazionale (SIN)
2. Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica
3. Caratterizzazione ambientale
4. Monitoraggio delle matrici aeriformi
5. Tecnologie di bonifica
6. Analisi di rischio
7. Normativa ambientale: articoli TUA (Rev. 1.0 2022)
________

Excursus

Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare un rischio per la salute umana.
La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il D.M. 471/99, è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".
ISPRA, in quanto organo di supporto tecnico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha tra le sue attività istituzionali il compito di redigere e aggiornare, anche in collaborazione con altri enti e istituti coinvolti, le linee guida per le attività di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati.
 
1. Siti di interesse nazionale (SIN)
 
I siti d’interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

I siti d’interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MiTE – Ministero della Transizione Ecologica), d’intesa con le regioni interessate.
La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del MiTE che si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e dell’Istituto Superiore di Sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati (Art. 252, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

L’art. 36-bis della Legge 07 agosto 2012 n. 134 ha apportato delle modiche ai criteri di avanzamento identificazione dei SIN ed evoluzione quadro normativo individuazione dei SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Sulla base di tali criteri è stata effettuata una ricognizione degli allora 57 siti classificati di interesse nazionale e, con il D.M. 11 gennaio 2013, il numero dei SIN è stato ridotto a 39.
La competenza amministrativa sui siti che non soddisfano i nuovi criteri è passata alle rispettive Regioni.
La sentenza del TAR Lazio n. 7586/2014 del 17.07.2014 ha determinato il reinserimento dell’area del territorio del Bacino del Fiume Sacco tra i Siti di Interesse Nazionale, pertanto la titolarità dei relativi procedimenti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica è stata nuovamente attribuita al MiTE.
A fine 2016 le procedure di consultazione sono terminate ed è stata pubblicata la perimetrazione del SIN.
La legge n. 205 del 27.12.2017 ha individuato il SIN Officina Grande Riparazione ETR di Bologna.
La legge n. 120 del 11.09.2020 ha individuato il SIN Area vasta di Giugliano.

Ad oggi il numero complessivo dei SIN è di 42.

Per alcuni SIN la perimetrazione interessa sia aree a terra che aree marine.
La perimetrazione dei SIN può variare nel tempo con incrementi o riduzioni delle superfici coinvolte sulla base di nuove informazioni sulla contaminazione potenziale e/o accertata di nuove aree o sulla base di una più accurata definizione delle zone interessate dalle potenziali sorgenti di contaminazione.
La superficie complessiva a terra dei SIN è di circa 170.000 ettari e rappresenta lo 0,57% della superficie del territorio italiano. L’estensione complessiva delle aree a mare ricomprese nei SIN è di circa 77.000 ettari.
 
Vedi documento dedicato
 

2. Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica

L'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica è uno strumento, previsto dalle norme sui siti contaminati (articolo 251 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e predisposto dalle Regioni e dalle Province Autonome. Contiene: l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi; l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi in caso d’inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio.

I contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'Anagrafe dei siti da bonificare, sono stati definiti dall’APAT (ora ISPRA) in collaborazione con le Regioni e le ARPA. La prima versione di questi criteri è stata pubblicata nel corso del 2001.

Una ricognizione effettuata nel 2015 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MiTE – Ministero della Transizione Ecologica) ha evidenziato che lo stato di attuazione ed aggiornamento delle anagrafi è estremamente disomogeneo sul territorio nazionale così come la struttura ed i contenuti di ciascuna anagrafe.

Nel 2016 è stata attivata all’interno del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) una Rete dei Referenti con l’obiettivo di addivenire ad una struttura condivisa dei dati che consenta di costruire un quadro completo a livello nazionale sui siti contaminati a prescindere da struttura e contenuti delle singole anagrafi e/o banche dati regionali. Una volta definita una struttura condivisa, la banca dati sarà realizzata nel sistema informativo nazionale.

Nel 2020 è stata realizzata MOSAICO, la Banca dati nazionale per i siti contaminati, costituita da un database, da un’applicazione web per il caricamento e controllo dei dati e da applicazioni WEB GIS per la visualizzazione dei dati con differenti livelli di accesso e funzionalità (https://mosaicositicontaminati.isprambiente.it/).
Nel 2021 è stato avviato il primo popolamento.

Criteri per la predisposizione dell’Anagrafe dei Siti da Bonificare, ex D.M. Ambiente n. 471, del 25.10.1999. Contenuti e struttura dati. ANPA ottobre 2001

ARGIA: Analisi del rischio per la gerarchizzazione dei siti inquinati

3. Caratterizzazione ambientale
 
La caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. (Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)
 
Vedi documento dedicato
 
4. Monitoraggio delle matrici aeriformi

Il monitoraggio delle matrici aeriformi (soil gas survey, misure di flusso, monitoraggio dell’aria ambiente) è sempre più utilizzato nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati ai sensi della Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sia in fase di caratterizzazione ambientale, sia per l’esecuzione dell’analisi di rischio sito-specifica, sia per la progettazione degli interventi.
ISPRA e le ARPA, all’interno delle attività del Gruppo di Lavoro 9 bis del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), hanno elaborato una serie di documenti tecnici finalizzati a definire una procedura per la validazione da parte degli Enti di Controllo dei dati derivanti dalle misure dirette di aeriformi effettuate nei siti sottoposti a procedimento di bonifica e del loro corretto utilizzo nell’ambito del procedimento stesso. Nell’ambito delle attività del GdL è stato sviluppato il software Rome Plus che rappresenta lo strumento ufficiale validato da SNPA per l’applicazione delle indicazioni tecniche dei documenti.

I documenti prodotti dal GdL 9 bis sono quindi da considerarsi come supporto tecnico a disposizione delle Agenzie e degli operatori pubblici e privati del settore con le seguenti finalità:

- fornire indicazioni tecniche condivise a livello nazionale per la progettazione delle indagini sperimentali su aeriformi (soil gas survey, misure di flusso) nell’ambito dei procedimenti di bonifica ai sensi della Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per la conduzione dei relativi campionamenti e misure in campo;

- definire una procedura operativa condivisa a livello nazionale per l’utilizzo dei dati derivanti dalle misure sperimentali di aeriformi all’interno dell’Analisi di Rischio (AdR) dei siti contaminati basata su un approccio graduale di valutazione dei dati, in analogia a quanto indicato dai documenti USEPA (USEPA, 1996) e ASTM (ASTM, 2001), nonché dalla normativa di riferimento, D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V e s.m.i.
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Il software Rome Plus - Info

Documentazione

Linee Guida sul monitoraggio degli aeriformi siti contaminati

1. Progettazione del monitoraggio di vapori nei siti contaminati e relative Appendici (Linee Guida SNPA 15/2018)
2. Metodiche analitiche per le misure di aeriformi nei siti contaminati (Linee Guida SNPA 16/2018)
3. Procedura operativa per la valutazione e l’utilizzo dei dati derivanti da misure di gas interstiziali nell’analisi di rischio dei siti contaminati (Linee Guida SNPA 17/2018)

5. Tecnologie di bonifica

Protocolli

Nell’ambito delle attività di supporto al MATTM per i Siti di interesse nazionale (SIN), ISPRA ha predisposto, talvolta congiuntamente con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), protocolli e procedure per l’applicazione di alcune tecniche di bonifica in sito. Tali procedure, pur essendo state specificatamente preparate per un SIN specifico, sono prese a riferimento dal Ministero anche per progetti presentati negli altri siti d’interesse nazionale.

Matrice di Screening per la selezione delle tecnologie di bonifica

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ISPRA ha realizzato una matrice di screening come strumento di supporto alle decisioni nella selezione delle tecnologie di bonifica.
La matrice non è da intendersi come stato dell'arte definitivo, in quanto la sperimentazione di nuove tecnologie o i progressi tecnici su tecnologie già consolidate, potrebbero comportarne la revisione; è stata pertanto pensata come uno strumento in continuo aggiornamento.
La matrice di screening delle tecnologie di bonifica sviluppata dall'ISPRA, è uno strumento utile per la selezione delle tecnologie potenzialmente applicabili, in fase di elaborazione di un progetto di bonifica.
La matrice prende in considerazione 25 tecnologie in situ ed ex situ per la bonifica del suolo e 16 tecnologie in situ ed ex situ per la bonifica delle acque sotterranee. Le variabili utilizzate includono tempi, necessità di monitoraggi a lungo termine, limiti ed applicabilità e, ove disponibili, casi studio.
Per la realizzazione della matrice è stato utilizzato il modello della matrice di screening delle tecnologie sviluppato dalla Federal Remediation Technologies Roundtable al quale sono stati aggiunti alcuni contaminanti significativi ai sensi della normativa italiana vigente in tema di siti contaminati.

Documenti correlati
 
Rimozione delle Note APAT dal titolo “Protocollo per l'applicazione dell'ossidazione chimica in situ” e “Applicazione di tecnologie in situ per la bonifica delle acque sotterranee mediante l'iniezione di composti e reagenti chimici”.
 
Si comunica che le Note APAT prot. n. 28220 del 20/07/2005 e prot. n. 33360 del 09/09/2005 sono state rimosse dal sito web di ISPRA, in considerazione del fatto che esse sono antecedenti a numerose normative ambientali riguardanti la valutazione e gestione dell’inquinamento delle acque sotterranee ed in particolare le stesse non tengono conto di quanto indicato nel D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. 
Tale decisione è stata condivisa con l’Istituto Superiore di Sanità.
L’eventuale aggiornamento delle note sarà valutato nell’ambito dei Gruppi di Lavoro del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) che si occupano specificatamente delle tematiche inerenti i siti contaminati.
 
 
6. Analisi di rischio

Analisi di rischio sanitario-ambientale

L'analisi di rischio sanitario-ambientale è attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle decisioni nella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali.

Il punto di partenza per l’applicazione dell’analisi di rischio è lo sviluppo del Modello Concettuale del Sito (MCS), basato sull’individuazione e parametrizzazione dei 3 elementi principali:

1) la sorgente di contaminazione;
2) i percorsi di migrazione degli inquinanti attraverso le matrici ambientali;
3) i bersagli o recettori della contaminazione nel sito o nel suo intorno.
Si può determinare un rischio per la salute umana unicamente nel caso in cui in un dato sito i 3 elementi siano presenti e collegati tra loro.

Il calcolo del rischio così come codificato dalla National Academy of Science (NAS, 1983) segue quattro fasi (vedi figura).
Fasi rischio sanitarioIl rischio stimato viene confrontato con i criteri di accettabilità definiti dalla normativa. L’analisi di rischio può essere applicata come sopra descritto in modo diretto (forward) stimando il rischio associato allo stato di contaminazione rilevato nel sito; oppure in modo inverso (backward), a partire dai criteri di accettabilità del rischio, per la determinazione dei livelli di contaminazione accettabili e degli obiettivi di bonifica per il sito in esame.

Nota tecnica per SNPA sull’utilizzo dei software per l’analisi di rischio sito-specifica dei siti contaminati (Delibera Consiglio SNPA 68/2020)

Nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati esistono diverse applicazioni software, prodotte a livello nazionale ed internazionale, che consentono il calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) ai sensi dell’Allegato 1, Parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/06 e ss.m.ii.

I progettisti, nella propria autonomia e professionalità tecnica, utilizzano il software che ritengono idoneo per il progetto specifico sotto la piena responsabilità di chi effettua lo studio di analisi di rischio sito specifica.

Gli Enti di Controllo (incluso SNPA) verificano i risultati delle simulazioni valutando, tra l’altro, se gli stessi siano conformi alla normativa vigente e se rispondano agli indirizzi tecnici dei documenti di riferimento (Manuali e Linee Guida) emanati sia dal MATTM sia da SNPA sia da altri Enti (es. ISS e INAIL).

La nota tecnica rappresenta un aggiornamento della valutazione dei software riportata nel Manuale ISPRA “Criteri Metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminate” Rev. 2 del 2008, tenendo conto di tutti gli aggiornamenti normativi e tecnici sinora intervenuti e delle nuove versioni dei software a suo tempo esaminati e/o del rilascio di nuovi applicativi.

Il prodotto fornisce un supporto al SNPA per la verifica degli elaborati progettuali di analisi di rischio sito-specifica, con particolare riferimento ai software, al fine di consentirne un utilizzo omogeneo e condiviso.

Il documento è stato frutto delle segnalazioni/criticità relative ai software raccolte da ISPRA ed SNPA nel corso degli ultimi anni e pertanto rappresenta una sintesi dell’esperienza del Sistema su tale tematica.

Software analisi di rischio sito-specifica dei siti contaminati

Manuale ISPRA “Criteri Metodologici” Rev. 2 del 2008 Nel documento “Criteri Metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”, Rev.2 del 2008, il Capitolo 5 è dedicato alla “Analisi critica dei software e criteri di valutazione”. L’analisi dei software si era resa necessaria perché la procedura delineata nel Manuale non trovava applicazione in nessuno dei software che all’epoca erano maggiormente utilizzati in Italia per l’elaborazione dell’Analisi di Rischio.

I software analizzati sono stati i seguenti: 

- ROME (ReasOnable Maximum Exposure) versione 2.1, sviluppato da ANPA nel 2001 (Italia)
- RISC (Risk-Integrated Software for Cleanups) versione 4.0, sviluppato da British Petroleum nel 2001 (USA, UK) – software commerciale
- GIUDITTA (Gestione Informatizzata Di Tollerabilità Ambientale) versione 3.1, sviluppato da Provincia di Milano e URS Dames & Moore nel 2006 (Italia)
- RBCA (Risk Based Corrective Action) Tool Kit versione 2.0, sviluppato da Groundwater Service, Inc. nel 2007 (USA) – software commerciale La valutazione ha riguardato il confronto tra i diversi software e tra gli stessi e la procedura delineata nel Manuale APAT sugli input e le modalità di calcolo.

Le conclusioni riportate dal documento in merito ai software sono le seguenti:

- Proprietà geometriche e sito-specifiche del sito e della sorgente: questo aspetto non costituisce un elemento discriminante tra software e procedura purché vengano utilizzati i criteri di derivazione dei parametri sito-specifici indicati nel documento.
- Concentrazione rappresentativa della sorgente: considerato che i diversi software consentono all’utente di inserire il valore rappresentativo della concentrazione alla sorgente, questo aspetto non rappresenta un elemento discriminante tra i software e la procedura.
- Proprietà chimico-fisiche e tossicologiche: L’esame dei database proposti dai software esaminati ha evidenziato che per molte proprietà i valori proposti risultano diversi, spesso perché le fonti utilizzate sono diverse. È raccomandato aggiornare i valori dei parametri con quelli dell’ultima Banca Dati ISS-INAIL disponibile.
-  Calcolo dei fattori di trasporto: Per quel che concerne le equazioni utilizzate per il calcolo dei fattori di trasporto, al momento della preparazione di questo documento non esiste un software che implementi i criteri selezionati in questo documento. È stato quindi valutato il grado di attinenza di ciascun software con i criteri stessi
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Lo studio comparativo della rete RECONnet del 2013

Nel 2013 è stato effettuato un nuovo studio comparativo dei software per l’Analisi di Rischio dei siti contaminati da parte di un Gruppo di Lavoro costituito da membri appartenenti alla Rete nazionale sulla gestione e la bonifica dei siti contaminati (RECONnet) (Berardi et al, 2013). Il Gruppo di Lavoro è stato coordinato da INAIL e ha visto anche la partecipazione di rappresentanti di alcune Agenzie aderenti alla Rete. Lo studio rappresenta un utile riferimento perché prende in considerazione le versioni aggiornate dei software già analizzati dal Manuale APAT e i nuovi software sviluppati a livello nazionale. Per lo studio sono stati selezionati quei software la cui ultima versione è successiva all’entrata in vigore del D.Lgs 152/06, ed in particolare:

- RISC (Risk-Integrated Software for Cleanups) ver. 5.0 sviluppato da Spence Engineering nel 2011 (USA, UK) – software commerciale
- RBCA (Risk Based Corrective Action) Tool Kit for Chemical Releases ver. 2.5, sviluppato da Groundwater Service, Inc. nel 2009 (USA) – software commerciale
- GIUDITTA (Gestione Informatizzata Di Tollerabilità Ambientale) ver. 3.2, sviluppato da Provincia di Milano e URS Dames & Moore nel 2008 (Italia)
- RACHEL (Risk Analysis Calculation Handbook for Environmental and Living-beings) ver. 1.1.5 sviluppato da Politecnico di Torino e Dream S.r.l. nel 2012 (Italia) – software commerciale
- RISK-NET ver. 1.0 sviluppato da Università degli Studi di Roma Tor Vergata nel 2012 (Italia).
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Vedasi: Nota tecnica per il SNPA - Utilizzo dei software per l'analisi di rischio sito-specifica dei siti contaminati

Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio
 
I documenti “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” e “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche” sono stati elaborati dal gruppo di lavoro ARPA/APPA, ISS, ISPESL, ICRAM istituito e coordinato dall’ISPRA. L'obiettivo è l’elaborazione e la revisione di documenti tecnici contenenti le indicazioni teoriche ed applicative per tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, ricercatori, professionisti ed operatori del settore che redigono e/o valutano progetti di bonifica dei siti contaminati contenenti elaborazioni di analisi di rischio sanitario-ambientale. L’approccio utilizzato nei manuali fa riferimento allo standard RBCA dell’ASTM (E 1739-95, E 2081-00).
Le appendici ai criteri metodologici descrivono nel dettaglio i criteri adottati e le analisi effettuate per l’individuazione e la selezione delle equazioni.
 
Vedi documento
 
 
7. Normativa ambientale: articoli TUA

Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06

Art. 239. Princìpi e campo di applicazione
Art. 240. Definizioni
Art. 241. Regolamento aree agricole
Art. 241-bis. Aree Militari
Art. 242. Procedure operative ed amministrativ
Art. 242-bis. Procedura semplificata per le operazioni di bonifica
Art. 242-ter. Interventi e opere nei siti oggetto di bonific4a
Art. 243. Gestione delle acque sotterranee emunte
Art. 244. Ordinanze
Art. 245. Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione
Art. 246. Accordi di programma
Art. 247. Siti soggetti a sequestro
Art. 248. Controlli
Art. 249. Aree contaminate di ridotte dimensioni
Art. 250. Bonifica da parte dell'amministrazione
Art. 251. Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare
Art. 252. Siti di interesse nazionale
Art. 252-bis. Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
Art. 253. Oneri reali e privilegi speciali

D.Lgs 152/06

Titolo V - Bonifica di siti contaminati

Art. 239. Princìpi e campo di applicazione

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;
b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

Art. 240. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:

a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; (lettera così modificata dall'art. 3, comma 4, legge n. 28 del 2012)
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;
h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;
i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;
l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;
m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine:
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:
1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda:
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
4) pericolo di incendi ed esplosioni.

[...] Segue in allegato

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Altro:

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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.08.2022 Normativa ambientale: articoli TUA (par. 7) Certifico Srl
0.0 08.05.2022 --- Certifico Srl
  
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Tags: Ambiente Emergenze ambientali Abbonati Ambiente

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