Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220
ID 23341 | 22.10.2025
Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220 Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 1...
ID 12821 | 12.02.2021 / Modulo DdC in formato .doc
Modulo di Dichiarazione di Conformità (DdC), di cui all’allegato 3 del Decreto 31 marzo 2020 n. 78, redatta dal produttore di gomma vulcanizzata al termine del processo produttivo di ciascun lotto, attestante il rispetto dei criteri di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto 31 marzo 2020 n. 78 (GU n.182 del 21.07.2020).
Il produttore di gomma vulcanizzata dovrà conservare la dichiarazione di conformità presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
Art. 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Scopi specifici utilizzabilità
1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184 - ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) se è conforme ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1.
2. La gomma vulcanizzata granulare (GVG) è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’allegato 2.
Art. 4. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni
1. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’allegato 3 e inviata con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
3. Il produttore conserva per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevata e da consentire la ripetizione delle analisi.
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