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Circolare in merito alle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio, introdotte dall'articolo 226-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
27/04/2018 Ministero della Salute
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in ordine alla recente disciplina contenuta nell'articolo 226-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 9-bis, del decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, per quanto concerne il profilo igienico-sanitario, di competenza di questo Dicastero.
Come noto, il citato articolo 9-bis, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720, ha inserito nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", l'articolo 226-ter, con il quale è stata avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, prevedendo, altresì, che le stesse non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.
[...]L'utilizzo e la circolazione delle borse in questione - in quanto beni autonomamente commerciabili - non possono essere sottratte alla logica del mercato e, dunque, è da ritenere coerente con lo strumento scelto dal legislatore, la possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati a essere utilizzati. Deve, pertanto, ammettersi la possibilità di utilizzare - in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizione, a pagamento, nell'esercizio commerciale - contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore.
Secondo la medesima prospettiva, di conseguenza, non pare possibile che gli operatori del settore alimentare possano impedire o vietare tale facoltà di utilizzo (salve le precisazione che seguiranno circa il necessario controllo dei sacchetti per verificarne l'idoneità e la conformità normativa).
Ne consegue che ciascun esercizio commerciale sarà dunque tenuto, secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell'idoneità e della conformità a legge dei predetti sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell'esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore. A tal fine, si suggerisce di predisporre un vademecum informativo per i consumatori, anche a cura delle associazioni di categoria, a! fine di garantire uniformità di comportamenti sull'intero territorio nazionale, da rendere visibile all'interno dell' esercizio commerciale con apposito avviso alla clientela.
Fonte: Ministero della Salute
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