Decreto 26 gennaio 2021

Decreto 26 gennaio 2021
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ID 18152 | 22.11.2022 / In allegato Delibera
Delibera n. 7 del 16 novembre 2022 Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019. - Pubblicata il 22/11/2022
Entrata in vigore dal 22.11.2022
Comunicata in (GU n.283 del 03.12.2022)
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Articolo 1 (Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)
a) Il comma 5 dell’articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 è così sostituito:
“È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5-bis:
“Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.”;
c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il comma 5-ter:
“Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato A, corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B.”; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato C ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato D.
Articolo 2 (Modifiche alla deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019)
L’articolo 2 della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 è così modificato:
a) al comma 5 la lettera a) è così sostituita:
“a) La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente”;
b) al comma 5 è aggiunta la seguente lettera c):
“La verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità”.
Articolo 3 (Entrata in vigore e revoche)
1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione è revocata la Circolare n. 59/Albo/Pres del 12 gennaio 2018.
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Fonte: Albo nazionale gestori ambientali
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