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Direttiva 2013/30/UE Piani esterni di risposta alle emergenze offshore

ID 7141 | | Visite: 2649 | Documenti Ambiente UEPermalink: https://www.certifico.com/id/7141

External offshore emergency response plans

Direttiva 2013/30/UE Piani esterni di risposta alle emergenze offshore

Relazione CE - 24 Ottobre 2018

La presente relazione è un'analisi preliminare della conformità della situazione esistente relativa ai piani di risposta alle emergenze offshore con i requisiti dell'articolo 29 e degli allegati VII e VIII della direttiva sulla sicurezza in mare

Questo rapporto costituirà la base per la prossima fase dell'assegnazione del progetto, che riguarderà la fornitura agli Stati membri, su loro richiesta, di un servizio di consulenza per guidarli e assisterli nella preparazione della loro risposta di emergenza esterna nazionale offshore.

Garantire alti livelli di sicurezza nell'industria europea del petrolio e del gas offshore è di fondamentale importanza per la Commissione europea e gli Stati membri. A tale scopo, la direttiva sulla sicurezza in mare aperto (2013/30/UE) ha introdotto nuovi requisiti di sicurezza e ha imposto dazi addizionali sia al settore offshore che alle autorità di regolamentazione dell'UE.

In particolare, l'articolo 29 della direttiva sulla sicurezza in mare (OSD) impone agli Stati membri di preparare, in cooperazione con gli operatori o proprietari interessati e, a seconda dei casi, i licenziatari e l'autorità competente, i piani di emergenza esterni (EERP) che coprono tutto il petrolio offshore e installazioni di gas o infrastrutture connesse e aree potenzialmente interessate nella loro giurisdizione.

L'articolo 29 della direttiva sulla sicurezza in mare richiede che i piani europei di ripresa economica siano preparati conformemente agli allegati VII e VIII e che siano messi a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico.
Una cooperazione efficace ed efficiente deve essere raggiunta attraverso misure volte a conseguire elevati livelli di compatibilità e interoperabilità delle risorse di risposta alle emergenze, ovvero attrezzature e competenze, e il coordinamento delle risorse di intervento supplementari da parte delle organizzazioni di risposta degli Stati membri all'evolversi della situazione.

Articolo 29 direttiva 2013/30/UE

Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze

1. Gli Stati membri predispongono piani esterni di risposta alle emergenze che coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate nell’ambito della loro giurisdizione.

Gli Stati membri specificano il ruolo e gli obblighi finanziari di licenziatari e operatori nei piani di risposta esterna all’emergenza.

2. I piani esterni di risposta alle emergenze sono predisposti dallo Stato membro in collaborazione con gli operatori e proprietari interessati e, se del caso, con i licenziatari e l’autorità competente e tengono conto della versione più aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell’area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze.

3. I piani esterni di risposta alle emergenze sono redatti in conformità dell’allegato VII e sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico.

Nel rendere disponibili i rispettivi piani esterni di risposta alle emergenze, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni divulgate non mettano a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non ledano gli interessi economici degli Stati membri o la sicurezza personale e il benessere di funzionari degli Stati membri.

4. Gli Stati membri adottano misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d’intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario al di là di essa. Gli Stati membri incoraggiano l’industria a sviluppare attrezzature di risposta e servizi a contratto che siano compatibili e interoperabili in tutta la regione geografica.

5. Gli Stati membri tengono un registro delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze conformemente all’allegato VIII, punto 1. Tale registro è a disposizione di altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi.

6. Gli Stati membri garantiscono che operatori e proprietari verifichino periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione con le pertinenti autorità degli Stati membri.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o, se del caso, i punti di contatto elaborino scenari per la cooperazione nelle emergenze. Se necessario, tali scenari sono valutati e aggiornati periodicamente.

Tuttavia, in un certo numero di casi i requisiti dell'articolo 29 si riflettono (o si riflettono in parte) nelle attuali procedure e piani operativi nazionali, come i piani di emergenza nazionali, i piani di risposta all'inquinamento marino ei piani di ricerca e salvataggio.

La direzione generale dell'Energia della Commissione europea (DG ENER) ha incaricato il Centro comune di ricerca (JCR) della Commissione di analizzare i piani operativi esistenti degli Stati membri che sono rilevanti per la risposta all'emergenza offshore di petrolio e gas, allo scopo di identificare possibili si sovrappone, incertezze o lacune nei ruoli dei vari organismi degli Stati membri coinvolti nei piani di ripresa europei e valuta se questi piani sono conformi all'OSD.

Sulla base della raccolta della pertinente documentazione pubblicamente disponibile e delle risposte fornite da dodici Stati membri a un questionario preparato dal CCR e distribuito dalla DG ENER nell'agosto 2017, il CCR ha condotto un'analisi preliminare della conformità della situazione esistente ai requisiti della Articolo 29 e allegati VII e VIII della direttiva.

Questo progetto di relazione contiene i risultati di un'analisi preliminare che è stata rivista dalla maggioranza degli Stati membri interessati. Anche il feedback ricevuto in una fase successiva è incluso.

Questo rapporto costituirà la base per la prossima fase dell'assegnazione del progetto, che riguarderà la fornitura agli Stati membri, su loro richiesta, di un servizio di consulenza per guidarli e assisterli nella preparazione dei loro piani nazionali di risposta alle emergenze.

L'obiettivo di quest'ultima fase del progetto, che coinvolgerà solo gli Stati membri volontari, è quello di eseguire un'analisi delle lacune/carenze nei loro EERP esistenti (o in preparazione) e formulare proposte dettagliate su come migliorare i loro piani fino a un livello adeguato Quest'ultima fase del progetto è la più importante e comporterà interazioni bilaterali con gli Stati membri.
Il presente rapporto è strutturato come segue. Dopo una breve introduzione al progetto del piano di risposta alle emergenze esterne con il sondaggio dei piani nazionali degli Stati membri per la risposta alle emergenze e l'inquinamento marino (Sezione 1), un'analisi della conformità dei piani operativi degli Stati membri per la risposta di emergenza ai requisiti dell'articolo 29 dell'OSD è effettuata nella sezione 2. Un confronto tra i piani nazionali e le prescrizioni degli allegati VII e VIII dell'OSD sono fornite rispettivamente nelle sezioni 3 e 4.

La tabella riassuntiva con i risultati dell'analisi complessiva della conformità degli Stati membri ai requisiti della direttiva 2013/30/UE relativa ai piani esterni di risposta alle emergenze offshore è riportata nella sezione 5. Le conclusioni si trovano nella sezione 6.

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Fonte: Commissione Europea

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CE - 24 Ottobre 2018
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Tags: Ambiente Emergenze Acque

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