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Sentenza Cassazione Penale Sez. III n. 10236 del 12 marzo 2024

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Sentenza CP Sez  III n  10236 del 12 marzo 2024

Sentenza CP Sez. III n. 10236 del 12 marzo 2024 / Violazioni prescrizioni AIA su gestione rifiuti sono illeciti penali

ID 21655 | 09.04.2024 / In allegato

Secondo la definizione contenuta nell’art. 183, lett. n), d.lgs. 152/2006, per “gestione dei rifiuti” s’intende, per quanto qui interessa, anche «lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento». In base alla vigente legislazione è evidente come le operazioni di estrazione, captazione, recupero energetico o termodistruzione del biogas prodotto dai rifiuti conferiti in discarica - comprese le relative operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti a tal fine predisposti - siano rilevanti, qualificanti e funzionali rispetto alla corretta gestione ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, senza che al proposito rilevi la possibilità di qualificare o meno il biogas come rifiuto.

La violazione delle prescrizioni al proposito impartite nell’A.I.A., in conformità a quelle specifiche disposizioni di legge che ne attestano la significatività rispetto alla gestione dei rifiuti, integra dunque la fattispecie penale contestata all’imputato e non ricade tra quelle riconducibili all'illecito amministrativo.

Sentenza Cassazione Penale Sez. III n. 10236 del 12 marzo 2024

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 maggio 2023, il Tribunale di Genova, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, ha condannato OMISSIS alla pena di Euro 6.000 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 29 quattuordecies, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver violato, in qualità di amministratore di un consorzio che gestisce una discarica per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, talune prescrizioni imposte con l’autorizzazione integrata ambientale (di seguito, A.I.A).

2. Avverso la sentenza, a mezzo dei difensori fiduciari, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale incriminatrice ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la penale responsabilità sull’erroneo rilievo che le prescrizioni violate riguardassero la gestione di rifiuti e avessero dunque rilevanza penale, ai sensi dell’art. 29 quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. 152/2006, laddove si sarebbe dovuta invece riconoscere la loro mera rilevanza amministrativa ai sensi del secondo comma della citata disposizione.

Le due prescrizioni violate – si allega – riguardano entrambe la gestione del biogas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti ricevuti in discarica, ma, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale ed argomentato con illogica motivazione, il biogas non può essere considerato un rifiuto e l’A.I.A. di cui il consorzio amministrato dall’imputato era titolare non riguardava infatti il trattamento del biogas come rifiuto. Nell’autorizzazione, lo stesso veniva piuttosto identificato come mera “emissione” in atmosfera. Richiamando un precedente di legittimità illogicamente ritenuto non pertinente dalla sentenza impugnata, il ricorrente argomenta come il biogas – al pari degli altri effluenti gassosi generati nel corso di attività produttiva – possa considerarsi rifiuto soltanto se immesso in contenitori ovvero altrimenti destinato ad essere stoccato e smaltito con un impianto indipendente rispetto a quello di generazione. Nel caso di specie – così come avviene per gli impianti appositamente realizzati ai fini della produzione di biogas – era invece previsto che il biogas spontaneamente prodotto dalla digestione anaerobica dei rifiuti fosse incanalato in un sistema per creare energia. Le prescrizioni dell’A.I.A. concernenti la gestione del biogas contestate come violate, dunque, non potevano generare responsabilità penale, non essendo riferibili alla gestione di rifiuti trattati in discarica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e dev’essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza che sia necessario affrontare la questione – l’unica dedotta in ricorso – circa la natura di rifiuto o meno del biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei rifiuti inerti smaltiti nella discarica gestita dal consorzio di cui l’imputato era amministratore.

Il tema sollevato dal ricorrente, infatti, non rileva ai fini della qualificazione in termini di responsabilità penale, piuttosto che amministrativa, della violazione delle prescrizioni fatta oggetto di contestazione.

2. Com’è noto, la contravvenzione addebita al ricorrente e del quale lo stesso è stato ritenuto responsabile punisce, per quanto qui interessa, chi non osserva le prescrizioni contenute nell’A.I.A. «nel caso in cui l’inosservanza…sia relativa alla gestione di rifiuti». Per comprendere se le prescrizioni nella specie violate ineriscano o meno alla gestione dei rifiuti smaltiti nella discarica a cui l’autorizzazione si riferisce, occorre muovere dalle disposizioni normative che, nell’individuare le caratteristiche essenziali che i siti di smaltimento debbono avere per una corretta gestione dei rifiuti conferiti, si occupano del profilo concernente la produzione del biogas inevitabilmente connessa alla digestione anaerobica dei rifiuti inerti.

Va al proposito premesso che, a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (recante Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una discarica è tra l’altro necessario che il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal decreto stesso e dagli allegati 1 e 2 al medesimo. Il successivo art. 10, lett. g), dispone, tra l’altro, che l’autorizzazione contenga le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, mentre l’art. 13 prescrive che nella gestione, anche operativa, della discarica «devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione e dai piani di gestione operativa….nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera….deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica» (comma 1), tra le quali il comma successivo – con prescrizione espressamente estesa alla fase della gestione successiva alla chiusura della discarica, ma a fortiori valida anche per la fase di gestione operativa – indica che «devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas». Il quinto comma dell’art. 13 d.lgs. 36/2003 aggiunge che, «al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell’autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all’ente territoriale competente, secondo le modalità fissate dall’autorizzazione, la relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:…d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento».

Per quanto qui rileva, poi, l’Allegato 1 al d.lgs. 36/2003, concernente i “criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica…per rifiuti inerti” ed in questa parte evocato anche in imputazione, prevede, a sua volta, al punto 2.5., intitolato «controllo dei gas», che «le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l’estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico, ove questo venga ritenuto tecnicamente fattibile. La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l’ambiente e per la salute umana; l’obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l’eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile. E’ inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all’interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa. Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l’eliminazione dell’acqua di condensa, che può essere reimmessa nel corpo dei rifiuti, in caso contrario, andrà trattata e/ o smaltita come rifiuto liquido in idoneo impianto. Il biogas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell’uomo e per l’ambiente. Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del biogas deve avvenire in idonea camera di combustione…Il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas…».

3. Ciò premesso, va osservato che le prescrizioni fatte oggetto della contestata violazione – si legge in imputazione ed in sentenza – attenevano, la prima, all’obbligo di mantenimento in efficienza del sistema di captazione ed estrazione del biogas generato dal naturale smaltimento in discarica dei rifiuti inerti, la seconda all’obbligo del suo recupero energetico ovvero alla termodistruzione in idonea camera di combustione.

Reputa, dunque, il Collegio come la accertata – e qui non censurata – violazione di tali prescrizioni integri senza dubbio il reato previsto dall’art. 29 quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. 152/2006, fattispecie che va intesa come afferente alle prescrizioni concernenti la complessiva gestione dei rifiuti (v., al proposito, Sez. 3, n. 7874 del 21/01/2022, Intiso, Rv. 282835; Sez. 3, n. 33033 del 19/09/2020, Schiaffino, n.m.; Sez. 3, n. 4346 del 17/12/2013, dep. 2014, Roda, Rv. 259247).

Ed invero, secondo la definizione contenuta nell’art. 183, lett. n), d.lgs. 152/2006, per “gestione dei rifiuti” s’intende, per quanto qui interessa, anche «lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento».

In forza delle previsioni richiamate supra, sub § 2, è evidente come le operazioni di estrazione, captazione, recupero energetico o termodistruzione del biogas prodotto dai rifiuti conferiti in discarica – comprese le relative operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti a tal fine predisposti – siano rilevanti, qualificanti e funzionali rispetto alla corretta gestione ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, senza che al proposito rilevi la possibilità di qualificare o meno il biogas come rifiuto. La violazione delle prescrizioni al proposito impartite nell’A.I.A., in conformità a quelle specifiche disposizioni di legge che ne attestano la significatività rispetto alla gestione dei rifiuti, integra dunque la fattispecie penale contestata all’imputato e non ricade tra quelle riconducibili al residuale illecito amministrativo previsto dall’art. 29 quattuordecies, comma 2, d.lgs. 152 del 2006.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 febbraio 2024.

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