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Sentenza T.A.R. Lazio del 20 gennaio 2023 n. 1055

ID 18931 | | Visite: 1067 | Giurisprudenza ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/18931

Sentenza T A R  Lazio 20 gennaio 2023 n  1055

Sentenza T.A.R. Lazio del 20 gennaio 2023 n. 1055

ID 18931 | 08.02.2023 / In allegato Sentenza

La raccolta e il trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie e delle fosse settiche, anche se prelevati presso soggetti diversi, devono essere accompagnati - in sostituzione del FIR ex art. 193 del D.lgs 152/2006 in forza di una norma di rango legislativo - dal modello unico di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, adottato con Delibera n. 14/2021 dell'Albo nazionale gestori ambientali.

________

Sentenza T.A.R. Lazio del 20 gennaio 2023 n. 1055

per l'annullamento

1) della deliberazione n. 14 del 21.12.2021 adottata dal Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 36 del 12.02.2022;
2) della risposta fornita il 17.03.2022, con posta elettronica certificata, dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
3) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche se non attualmente conosciuto nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione resistente sull'istanza di chiarimenti inoltrata dalla ricorrente in data 26.10.2021; e, quanto ai motivi aggiunti depositati 22 luglio 2022, per l'annullamento:
1) della (non nota) richiesta di parere del Ministero della transizione ecologica- Albo nazionale gestori ambientali - Comitato nazionale, acquisita al protocollo Mite/62074 del 18.05.2022, vertente sulla obbligatorietà del documento unico di trasporto previsto dall'art. 230, comma 5, D.lgs 152/2006 e sulla sua alternatività al formulario di identificazione dei rifiuti previsto al comma 1 dell'art. 193 del medesimo decreto;
2) del chiarimento fornito dal Ministero della transizione ecologica -Direzione generale economia circolare prot. n. 0081850.30-06-2022;
3) della Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 21.04.2022, pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 119 del 23.05.2022, con cui è stata prorogata l'entrata in operatività del sistema di tracciatura dei rifiuti, costituito dal documento unico di trasporto al 01.07.2022;
4) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche se non attualmente conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della transizione ecologica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

Con il ricorso introduttivo del gravame, la Società XXX, società operante nel settore della locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili ecologici, impugna la deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 adottata dal Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali e la risposta fornita il 17 marzo 2022 dal Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali a un quesito da essa formulato il 26 ottobre 2021.

Premesso di essersi sempre qualificata come "trasportatore" nella tracciatura dei rifiuti prelevati dai bagni mobili, qualificando come "produttori" i committenti- così come, a suo giudizio, previsto e riconosciuto da circolari ministeriali, dottrina e giurisprudenza - la ricorrente rappresenta come i provvedimenti gravati siano stato adottati a seguito dell'introduzione (ad opera dell'art. 35, comma 1, lettera e - bis), del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, aggiunta, in sede di conversione in legge, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108) del nuovo comma 5 dell'art. 230 D.lgs 152/2006.

Il ricorso, con il quale è pure domandata una declaratoria di illegittimità del silenzio tenuto dall'amministrazione sulla richiesta di chiarimenti inoltrata dalla ricorrente il 26 ottobre 2021, è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. "deliberazione n. 14 del 21.12.2021, in quanto atto amministrativo normativo a rilevanza esterna, andava sottoposta, per il controllo preventivo di legittimità, alla Corte dei Conti - Violazione (per mancata applicazione) dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.14.01.1994 n. 20 - NULLITÀ per difetto dell'elemento essenziale costituito dalla necessaria sottoposizione al preventivo controllo di legittimità innanzi alla Corte dei Conti; (in subordine) INEFFICACIA in forza art. 3, comma 2, L. 14.01.1994 n. 20; (in estremo subordine) Illegittimità per violazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), L. 14.01.1994 n. 20 e per istruttoria carente (art. 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii.) -VIOLAZIONE DI LEGGE".
II. "deliberazione n. 14 del 21.12.2021, in quanto ha introdotto ulteriori disposizioni normative non previste dalla fonte primaria delegante ed in contrasto con le norme sulla tracciabilità dei rifiuti, in violazione (per eccesso di delega) del comma 5 dell'art. 230, D.Lgs. 152/2006, come sostituito dalla lettera e-bis) dell'articolo 35 del Decreto Legge 31.05.2021 n. 77, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021 n. 108, ed in violazione dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - NULLITÀ per difetto assoluto di attribuzione (art. 21-septies L. 241/1990 e ss.mm.ii) - VIOLAZIONE DI LEGGE; Istruttoria e motivazioni carenti - Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 ess.mm.ii. - VIOLAZIONE DI LEGGE".
III. "deliberazione n. 14 del 21.12.2021, in quanto ha introdotto ulteriori disposizioni normative non previste dalla fonte primaria delegante ed in contrasto con le norme sulla tracciabilità dei rifiuti, in violazione (per eccesso di delega) del comma 5 dell'art. 230, D.Lgs. 152/2006, come sostituito dalla lettera e-bis) dell'articolo 35 del Decreto Legge 31.05.2021 n. 77, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021 n. 108, ed violazione degli articoli 193 e 258 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, giacchè, sopprimendo il FIR, ha escluso l'applicabilità del sistema sanzionatorio - NULLITÀ per difetto assoluto di attribuzione (art. 21-septies L. 241/1990 e ss.mm.ii) -VIOLAZIONE DI LEGGE; Istruttoria e motivazioni carenti - Violazione dell'art.3 L. 241/1990 e ss.mm.ii. - VIOLAZIONE DI LEGGE".
IV. "deliberazione n. 14 del 21.12.2021, in quanto ha introdotto ulteriori disposizioni normative non previste dalla fonte primaria delegante ed in contrasto con le norme sulla tracciabilità dei rifiuti è in violazione (per eccesso di delega) del comma 5 dell'art. 230, D.Lgs. 152/2006, come sostituito dalla lettera e-bis) dell'articolo 35 del Decreto Legge 31.05.2021 n. 77, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021 n. 108, ed in violazione degli articoli 193 e 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, giacchè, nel caso di trasporto "indiretto" all'impianto di smaltimento, non consente al gestore del servizio idrico integrato di potere verificare l'ambito di provenienza dei rifiuti -NULLITÀ per difetto assoluto di attribuzione (art. 21-septies L. 241/1990 ess.mm.ii) - VIOLAZIONE DI LEGGE; Istruttoria e motivazioni carenti -Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii. - VIOLAZIONE DI LEGGE".
V. "La risposta dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 17.03.2022 è illegittima invia originaria laddove si insiste nel ritenere che, il Legislatore, nel prevedere l'adozione diun documento unico di trasporto, per accompagnare la microraccolta dei rifiuti da attività di pulizia manutentiva, abbia inteso (implicitamente) di sopprimere la tracciabilità con FIRdi cui all'art. 193 D.Lgs. 152/2006 - Violazione (per errata interpretazione) del comma 5 dell'art. 230, D.Lgs. 152/2006, come 16 sostituito dalla lettera e-bis) dell'articolo 35 del Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 (come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021 n. 108) e violazione dell'articolo 193 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, -VIOLAZIONE DI LEGGE; Istruttoria e motivazioni carenti - Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii. - VIOLAZIONE DI LEGGE.
VI. "La risposta dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 17.03.2022 è illegittima in via originaria, laddove si insiste nel ritenere che, la sostituzione (indebita ed illegittima)del FIR, previsto dall'Art. 193 D.lgs 152/2006, con il documento unico, previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 230 D.lgs 152/2006, non comporti il venir meno dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 258 D.Lgs. 152/2006 - Violazione (per errata interpretazione) del comma 5 dell'art. 230, D.Lgs. 152/2006, come sostituito dalla lettera e-bis) dell'articolo 35 del Decreto Legge 30.05.2021 n. 77 (come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021 n. 108) e violazione degli articoli 193 e 258 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, giacchè, sopprimendo il FIR, ha escluso l'applicabilità del sistema sanzionatorio - VIOLAZIONE DI LEGGE; Istruttoria e motivazioni carenti - Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii. - VIOLAZIONE DI LEGGE".
VII. "La mancata risposta del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali rispetto alla richiesta di parere del 26.10.2021, costituisce violazione dell'obbligo a provvedere, giacchè, per gli operatori del settore è importante sapere se per i rifiuti già presente (talquali) nei serbatoi settici dei bagni mobili occorre utilizzare il nuovo regime di cui al comma 5 dell'art. 230 D.lgs 152/2006, "fingendosi produttori" ed utilizzando il documento unico di cui alla Delibera n. 14 del 21.12.2021, o devono continuare a configurarsi"trasportatori di rifiuti prodotti da terzi", tracciando sempre con il FIR di cui all'art. 193 del D.lgs 152/2006 - Possibili conseguenze sanzionatorie disciplinari ex artt. 19 e 20 del Regolamento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. Ambiente n. 120/2014) - Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii".

Il Ministero della transizione ecologica si è costituito per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 2984 dell'11 maggio 2022 è stata fissata l'udienza per la discussione nel merito del ricorso.

Con motivi aggiunti depositati in data 22 luglio 2022, la ricorrente ha agito "per la declaratoria di nullità e/o di illegittimità e per l'annullamento, della (non nota)richiesta di parere del Ministero della Transizione Ecologica - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Nazionale, acquisita al protocollo Mite/62074 del 18.05.2022, vertente sulla obbligatorietà del documento unico di trasporto previsto dall'art. 230, comma 5, D.lgs 152/2006 e sulla sua alternatività al formulario di identificazione dei rifiuti previsto al comma 1 dell'art. 193 del medesimo decreto; - del chiarimento fornito dal Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Economia Circolare prot. n. 0081850.30-06-2022 (doc. 18); - della Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 4 del 21.04.2022 (Doc. 19), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 119 del 23.05.2022 (Doc. 20), con cui è stata prorogata l'entrata in operatività del sistema di tracciatura dei rifiuti, costituito dal documento unico di trasporto al 01.07.2022; della Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 21.04.2022, pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 119 del 23.05.2022, con cui è stata prorogata l'entrata in operatività del sistema di tracciatura dei rifiuti, costituito dal documento unico di trasporto al 01.07.2022".

Avverso i provvedimenti sopravvenuti ha articolato doglianze sostanzialmente riproduttive di quelle già spese nel ricorso introduttivo.

Anche di tale ricorso il Ministero della transizione ecologica ha chiesto il rigetto.

All'udienza del 10 gennaio 2023 - alla quale il difensore di parte ricorrente ha rappresentato il mancato deposito della richiesta di parere gravata con i motivi aggiunti, non ostativa, a suo giudizio, alla definizione del giudizio - il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Diritto

La legge n. 108 del 29 luglio 2021 n. 108, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, all'art. 35, comma 1, della lettera e -bis), ha stabilito che, all'articolo 230, del d.lgs. 152/2006, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298".

Dubitando del fatto che i rifiuti contenuti nei serbatoi settici - in quanto già esistenti prima dell'intervento di pulizia manutentiva sul bagno mobile -possano qualificarsi come rifiuti da "pulizia manutentiva" (in quanto preesistenti all'intervento di pulizia), e ritenendo che, in caso di autospurgo dotato di unica cisterna, tutti i rifiuti (sia quelli provenienti dalla pulizia manutentiva sia quelli già presenti nel serbatoio settico) debbano essere considerati "rifiuti prodotti da terzi" - ciò che escluderebbe l'assoggettabilità degli stessi alla speciale normativa introdotta dal riformato comma 5 dell'art. 230 del d.lgs. 152/2006 - la ricorrente formulava un quesito all'Albo nazionale gestori ambientali, competente ad adottare il nuovo modello unico di trasporto, volto a "Chiarire se i rifiuti prelevati dai serbatoi settici dei bagni mobili (prodotti dall'uso degli stessi), debbano continuare ad essere tracciati e gestiti come rifiuti prodotti da terzi (cioè del committente-locatario dei bagni, che li usa o li fa usare ai propri dipendenti/clienti/utenti/cittadini); 2) (in caso di risposta affermativa al quesito precedente) Chiarire se è possibile, soprattutto nel caso il veicolo utilizzato disponga di una sola cisterna per rifiuti, continuare a procedere con la tracciatura e gestione di entrambe le tipologie di rifiuti quali rifiuti prodotti da terzi".

L'Albo nazionale gestori ambientali, in un primo momento, non rispondeva alla sua richiesta di chiarimenti.

Intanto, con delibera n. 14 del 21 dicembre 2021, il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali approvava il "Modello di documento unico di cui all'articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108", impugnato con il ricorso introduttivo del gravame, unitamente alla nota del 17 marzo 2022, nelle more intervenuta in risposta al quesito del 26 ottobre 2021, con la quale il medesimo Comitato, pur dichiarandosi incompetente a fornire interpretazioni diverse da quanto indicato nella norma primaria, rappresentava la genesi e la finalità di semplificazione della nuova norma, l'unicità del nuovo documento di trasporto, pienamente sostitutivo del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui all'art. 193 del codice dell'ambiente e l'applicabilità, al soggetto che raccolga e trasporti rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva in mancanza del documento unico di trasporto adottato con la Deliberazione 14/2021 dell'Albo o indichi nello stesso dati incompleti o inesatti, delle sanzioni prevista dall'art. 258 del codice medesimo.

Avverso i detti provvedimenti è stato proposto il ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente, qualificata la delibera n. 14/2021 come un atto normativo a rilevanza esterna, ha lamentato la mancata sottoposizione del provvedimento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, l'innovatività dello stesso rispetto alla disciplina posta dalla norma primaria, l'illegittima soppressione della tracciatura con FIR, con conseguente assoggettabilità alla sanzione di cui all'art. 258 del codice dell'ambiente per chi non utilizzi il detto formulario, le difficoltà operative che sorgerebbero nel caso di deposito temporaneo dei rifiuti trasportati presso il sito di autospurgo (motivi da 1 a 4).

Con gli ulteriori motivi contenuti nel ricorso introduttivo (motivi da 5 a 7), poi, la ricorrente ha censurato la risposta fornita dall'Albo dei gestori ambientali laddove afferma che il legislatore abbia inteso sopprimere la tracciabilità tramite FIR, evidenziando come la violazione delle previsioni in tema di documento unico di trasporto non possano essere sanzionate ai sensi dell'art. 258 del codice dell'ambiente, rappresentando, da ultimo, l'illegittimità della violazione dell'obbligo di provvedere gravante sul Comitato a fronte della richiesta di parere da lui indirizzata in data 26 ottobre 2021.

Da ultimo, a mezzo dei motivi aggiunti, la Società XXX ha impugnato"la (non nota) richiesta di parere del Ministero della Transizione Ecologica - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Nazionale, acquisita al protocollo Mite/62074 del 18.05.2022, vertente sulla obbligatorietà del documento unico di trasporto previsto dall'art. 230, comma 5, D.lgs 152/2006 e sulla sua alternatività al formulario di identificazione dei rifiuti previsto al comma 1 dell'art. 193 del medesimo decreto" e il "chiarimento fornito dal Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Economia Circolare prot. n. 0081850.30-06-2022" (con il quale ultimo si è ribadito che il modello approvato con la delibera n. 14/2021 sostituisce il formulario previsto dall' articolo 193 del D.lgs 152/2006(FIR), in quanto derivante dall'applicazione di una disposizione a carattere speciale, rilevandosi, altresì, che il nuovo modello dovrà essere sempre tenuto - in luogo del formulario di cui all'articolo 193, comma 1, del Dlgs 152/2006 - dagli operatori che effettuino il trasporto dei rifiuti dal luogo dove viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva sino all'impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo), atti tutti gravati per motivi sovrapponibili a quelli spesi nel ricorso introduttivo.

La prospettazione non può essere condivisa.

Come sopra più volte evidenziato, la Delibera n. 14/201 è stata emanata dal Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali in adempimento del disposto dell'art. 35 comma 1 lett. e - bis) della L. 29 luglio 2021 n. 108 di conversione del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

La disposizione, rubricata "Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare" è inserita nel Capo VIII intitolato "Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico".

L'art. 35, dunque, sia in ragione del suo tenore letterale sia in considerazione del contesto normativo nel quale è contenuto, è evidentemente finalizzato allo snellimento e alla semplificazione delle procedure di gestione dei rifiuti, per contribuire a un processo di accelerazione e promozione dell'economia circolare.

In particolare, la norma, nel modificare l'art. 230 del codice ambientale, alla luce delle già richiamate finalità di semplificazione ha inequivocabilmente previsto, con riferimento a tutti i "rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili" che la raccolta e il trasporto dei rifiuti in questione, anche se prelevati presso soggetti diversi, debbono essere accompagnati da "un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta", rimettendo l'adozione del modello di documento all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Già l'attribuzione di detto compito, in una norma equiordinata, dal punto divista della gerarchia delle fonti, all'art. 193 del codice dell'ambiente, evidenzia come il legislatore primario abbia ritenuto insufficiente, alla perseguita finalità di semplificazione della gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva, il permanente utilizzo del formulario previsto dal citato articolo 193.

Ne discende che, nell'adottare il modello approvato con la delibera 14/2021 -sostitutivo del FIR in forza di una norma di rango legislativo - il Comitato si è limitato a dare attuazione alla previsione primaria, che non conteneva un'espressa previsione di salvezza del modello in precedenza adottato né la poteva in qualche modo importare, da un punto di vista logico, in considerazione del fatto che una duplicazione degli adempimenti in luogo della riduzione del loro numero sarebbe stata assolutamente incompatibile con la dichiarata finalità di semplificazione.

Le censure volte a contestare il passaggio da un certo modello di formulario ad altra tipologia di documento, di conseguenza, non possono essere mosse alla delibera del Comitato, che ha rispettato il dettato normativo, ma impingono, inammissibilmente, nel merito della scelta legislativa.

La delibera n. 14/2021, di conseguenza, essendosi limitata ad approvare un nuovo modello di documento non ha travalicato i limiti stabiliti dall'art. 230, comma 5, del codice dell'ambiente, non ha, di conseguenza, valenza regolamentare e non andava sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti.

Passando all'esame dei motivi di doglianza volti avverso l'operato del Comitato nazionale, contraddittoriamente volte a rappresentare l'illegittimità dell'inerzia nel rilascio del parere (settimo motivo del ricorso introduttivo) e il contenuto del medesimo, deve poi osservarsi come non sussista, né la ricorrente lo ha in qualche modo individuato, un obbligo normativo del Comitato nazionale di provvedere in ordine a richieste di parere concernenti l'interpretazione di una normativa.

La domanda richiesta di declaratoria di illegittimità del silenzio, di conseguenza, deve ritenersi inammissibile per le medesime ragioni già espresse dalla sezione nella sentenza n. 12686 del 6 ottobre 2022, non appellata da parte ricorrente (e con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'odierna ricorrente nei confronti dell'Albo nazionale gestori ambientali - Comitato nazionale e del Ministero della transizione ecologica per l'annullamento del silenzio inadempimento serbato sull'istanza di parere inoltrata dalla ricorrente ed avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 230, comma 5, del D.lgs 152/2006).

Quanto infine alla prospettata inapplicabilità delle sanzioni di cui all'art. 258 del D.lgs 152/2006, deve preliminarmente rilevarsi come anche tale censura attenga al contenuto della norma primaria e non invece al contenuto degli gravati.

In ogni caso, l'omogeneità formale e la successione cronologica tra le due disposizioni (artt. 193 e 230, comma 5, del D.lgs 152/2006, entrambe contenute in un medesimo provvedimento normativo - avente forza di legge - e la seconda delle quali è successiva alla prima, della quale integra il precetto) comporta l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 258 del Codice ambientale anche al soggetto che non utilizzi il documento unico introdotto con la delibera n. 14/2021, senza che vengano in rilievo attività di interpretazione analogica o estensiva.

Ne discende l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Per questi motivi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023.

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