Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Vietati bastoncini per la pulizia delle orecchie dal 1° gennaio 2019

ID 7477 | | Visite: 6628 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/7477

Temi: Ambiente , Rifiuti

Vietati bastoncini per gli orecchi dal 1  gennaio 2019

Vietati bastoncini per la pulizia delle orecchie dal 1° gennaio 2019

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (GU n.302 del 29-12-2017 - SO n. 62), ha previsto il divieto dal 1° gennaio 2019 della commercializzare e produzione sul territorio nazionale di bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed obbliga di indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi. 

UNI EN 13432:2002

Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13432 (edizione settembre 2000) e tiene conto dell'errata corrige del giugno 2005 (AC:2005). La norma specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Vedi UNI

Legge 27 dicembre 2017 n. 205
...
543. Il fondo istituito dall’articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini C in materiale biodegradabile e com postabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. 

544. Per le finalità di cui al comma 543, la dotazione del fondo di cui all’articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per l’anno 2018. 

545. Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi. 

546. Dal 1° gennaio 2020 è vietato met tere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o deter gente contenenti microplastiche. 

547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per: a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzio nalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546; b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l’uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

548. La violazione del divieto di cui al comma 546 è punita con la sanzione am ministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospen sione dell’attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 no vembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di ac certamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della ci tata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Collegati

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Decisione di esecuzione  UE  2023 2726
Dic 07, 2023 109

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2726

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2726 / Modifica Elenco europeo impianti di riciclaggio delle navi ID 20907 | 07.12.2023 Decisione di esecuzione (UE) 2023/2726 della Commissione, del 6 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli… Leggi tutto
Utilizzo non professionale di prodotti fitosanitari
Dic 01, 2023 471

Utilizzo non professionale di prodotti fitosanitari

Utilizzo non professionale di prodotti fitosanitari ID 20879 | 01.12.2023 I PFnP sono prodotti che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persona priva del certificato di abilitazione definita utilizzatore non professionale. L’utilizzatore non professionale usa tali prodotti per il… Leggi tutto
Nov 21, 2023 566

Regolamento delegato (UE) 2022/1214

Regolamento delegato (UE) 2022/1214 ID 20802 | 21.11.2023 Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2023 2486
Nov 21, 2023 778

Regolamento delegato (UE) 2023/2486

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 ID 20799 | 21.11.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni… Leggi tutto
Raccomandazione  UE  2023 2585   Restituzione piccola elettronica di consumo
Nov 20, 2023 663

Raccomandazione (UE) 2023/2585 | Restituzione piccola elettronica di consumo

Raccomandazione (UE) 2023/2585 | Restituzione piccola elettronica di consumo ID 20797 | 20.11.2023 Raccomandazione (UE) 2023/2585 della Commissione, del 6 ottobre 2023, sul miglioramento del tasso di restituzione di telefoni cellulari, tablet e computer portatili usati e di scarto LA COMMISSIONE… Leggi tutto

Più letti Ambiente