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Interpello ambientale 15.01.2025 - VIA elettrodotti impianti F.E.R.

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Interpello ambientale 15 01 2025   VIA elettrodotti impianti F E R

Interpello ambientale 15.01.2025 - VIA elettrodotti impianti F.E.R.

ID 23317 | 17.01.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 15.01.2025

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ordine all’applicabilità dell’art. 7bis commi 4bis e 4ter ovvero degli “Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” del MATTM per gli impianti F.E.R.

Con nota 40259/2024, acquisita al protocollo MASE n. 195992 del 28.10.2024, codesto Ente ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente ad oggetto il quesito dappresso riportato.
“Se per gli impianti F.E.R. di competenza Regionale/Provinciale, che abbiano opere di connessione ricadenti negli allegati II o II bis della parte II dell’ex decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debba essere svolta la procedura così come normato dall’art. 7bis commi 4bis e 4ter dell’ex. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o se per gli stessi valgano sempre e solo le indicazioni riportare negli indirizzi interpretativi del MATTM del 2013”.

Con successiva nota, protocollo MASE/228841 del 12.12.2024, codesta Provincia ha comunicato l’indizione di una Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/1990 per il 21 gennaio p.v. al fine di procedere all’ approfondimento istruttorio richiesto nell’ordinanza del TAR-Sezione di Lecce n. 631- 2024, che si è pronunciato sull’istanza cautelare presentata dalla Costa Solar Italy 017 S.r.l. con ricorso iscritto al R.G. 954-2024.

Con riferimento all’istanza in oggetto, la società Costa Solar Italy 004 S.r.l., interessata in analoga procedura in capo alla medesima Provincia di Taranto, ha inviato una “nota di supporto” al fine dichiarato di fornire alla scrivente “ulteriori elementi ritenuti pertinenti e rilevanti che, dunque, potrebbero essere impiegati dagli Uffici nel fornire riscontro all’istanza di interpello avanzata dalla Provincia di Taranto”.

Occorre preliminarmente rilevare che l’istituto dell’interpello ambientale di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stato introdotto nell’ordinamento con l’obiettivo di fornire uno strumento a Regioni, Provincie, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel CNEL e associazioni di protezione ambientale territorialmente rappresentative, volto a ottenere chiarimenti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica su istanze di ordine generale sull’applicazione della norma statale in materia ambientale.

Invero, l’istanza de quo fa riferimento ad un iter autorizzatorio in essere e non presenta il carattere di generalità richiesto dalla norma, tanto più che il procedimento è interessato da un ricorso giurisdizionale pendente.

Tuttavia, vista la rilevanza generale del tema, in considerazione del fatto che l’interpello in esame risulta affine ad altre istanze in materia di opere connesse, per le quali questa Direzione generale ha richiesto all’Ufficio legislativo del MASE un parere di competenza, nelle more dell’espressione del suddetto parere, stante l’approssimarsi della citata Conferenza di servizi, si forniscono i seguenti criteri interpretativi.

Con specifico riguardo alle opere connesse, l’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha già espresso un chiarimento sul riparto delle competenze operato dal D. lgs 104/2017, evidenziando l’opportunità di ritenere prevalente la competenza amministrativa legata all’opera principale, che dovrà valutare unitariamente gli impatti ambientali dell’opera nel suo complesso, incluse le opere accessorie/connesse che possono essere di competenza di altra autorità.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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