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ID 22732 | 15.10.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Interpello ambientale 08.10.2024 (Valutazioni ed autorizzazioni ambientali)
Con la nota in oggetto, acquisita al protocollo n. 0126797/MASE il 09-07-2024, Codesta Confederazione, in qualità di associazione di categoria rappresentata nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e soggetto affiliante la Confederazione Autodemolitori Riuniti (CAR), ha presentato, tramite il proprio Presidente, istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3- septies del D.lgs. 152/2006 in merito all’ambito di applicazione dell’art.72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 alle imprese del comparto dell’autodemolizione, in quanto alcune erano state oggetto di verifica da parte dei competenti organi di controllo, i quali, contestata l’assenza di apparecchiature idonee alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati in metallo, avevano comminato sanzioni alle stesse.
Nello specifico, la citata Confederazione ha formulato interpello ambientale ex art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 sull’applicabilità dell’art. 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e ss.mm.ii. agli impianti di autodemolizione.
[...]
Si rappresenta che per la particolare tipologia dei rifiuti ferrosi presenti presso gli impianti di autodemolizione, è possibile escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti stessi, pur ammettendone la potenziale presenza nel caso in cui l’autodemolizione operi su automezzi già impiegati in ambito militare.
Va, tuttavia, rilevato che in molti casi gli impianti che effettuano la messa in sicurezza dei veicoli ricevono anche altre tipologie di rifiuti (componenti e altri rottami) sulle quali vengono svolte altre operazioni di recupero.
Ciò considerato, si conclude che rilevandosi l’assenza di una esplicita previsione normativa che obbliga gli “autodemolitori” alla sorveglianza radiometrica, l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione valuterà caso per caso, sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento, nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell’impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, la necessità di prevedere che l’impianto sia dotato o meno di strumentazione per la sorveglianza radiometrica.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024