Oggetto: Interpello ex art 3-septies del Digs 152/2006 - interpello sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale e nello specifico relativamente alla promozione dell’uso dell’energia elettrica da fonti rinnovabili - D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i..
Con nota acquisita con prot. n. 176572 del 02/11/2023 codesta Provincia - Direzione Ambiente Viabilità 1 - ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, avente ad oggetto la richiesta a quanto dappresso:
Dalla lettura delle modifiche normative intercorse in merito agli impianti inerenti l’impiego di energie rinnovabili l’interpellante espone che sono sorti alcuni dubbi interpretativi per i quali ritiene necessario un confronto questo Ministero onde evitare errori nell’applicazione delle norme stesse nello svolgimento dei procedimenti.
Nello specifico l’istante fa riferimento all’art. 20 comma 8 del D.lgs. 8/11/2021, n. 199, lettera c quater) che recita:
“Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]
c quater) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”
Dalla lettura dell’articolo l’esponente rappresenta che non parebbe chiaro se:
1) tutte le aree che “non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]” siano da considerarsi aree idonee, a prescindere dall’appartenenza a una delle casistiche menzionate nelle precedenti lettere a), b), c), c bis), e c ter)
oppure se
2) le aree “che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]” siano da considerarsi idonee solamente nel caso in cui le stesse siano anche ricomprese in una delle precedenti casistiche riportate alle lettere a), b), c), c bis), e c ter)
oppure ancora se
3) le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) siano comunque idonee anche se “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”
oppure, infine
4) se le aree ricadenti tra quelle individuate dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter) siano da considerarsi idonee a patto che non siano “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”
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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta Provincia si rappresenta che dal tenore della norma di cui all’art 20 comma 8 del D.lgs 199/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, possono considerarsi idonee
- le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), anche se ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 22/1/2004, n. 42, e se ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo;
- le aree di cui alla lettera c ter), in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano.
Sono inoltre idonee tutte le aree indicate nella lettera c) quater del predetto articolo 20 comma 8 del D.lgs 199/2021.