Interpello ambientale 21.03.2024 - percolato prodotto dalle discariche
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Interpello ambientale 21.03.2024 - Percolato prodotto dalle discariche
ID 21551 | 22.03.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 21.03.2024
a - è possibile gestire il percolato prodotto dalle discariche mediante il ricircolo dello stesso sul corpo rifiuti?
b - è possibile prevedere la reimmissione diretta nel corpo della discarica del concentrato ottenuto dal trattamento di filtrazione del percolato o se è necessaria, prima della reimmissione, la caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica del rifiuto ottenuto dal trattamento di filtrazione?
Con riserva dell'interpretazione della Corte di giustizia, la quale è l'unica a poter fornire un'interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
La direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, definisce al suo articolo 2 “Definizioni”, lettera (i) il “colaticcio”, o percolato, come “qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa”. La Direttiva non vieta esplicitamente la reintroduzione del colaticcio nel corpo dei rifiuti. Tuttavia, il suo articolo 5, paragrafo 3, lettera a) esclude la possibilità per gli Stati Membri di ammettere in discarica i rifiuti liquidi. Pertanto, qualsiasi scenario di reintroduzione del colaticcio nel corpo della discarica deve considerare il colaticcio come tale e non come rifiuto.
La gestione del colaticcio rientra nelle disposizioni dell'Allegato I, che stabilisce quanto segue:
2. Controllo delle acque e gestione del colaticcio.
In relazione alle caratteristiche della discarica e alle condizioni meteorologiche vengono adottate misure adeguate per:
- limitare la quantità di acqua proveniente dalle precipitazioni che penetra nel corpo della discarica;
- impedire che le acque superficiali e/o freatiche entrino nei rifiuti collocati nella discarica;
- raccogliere le acque e il colaticcio contaminati. L'autorità competente può decidere che la presente disposizione non si applica nel caso in cui una valutazione in base all'esame dell'ubicazione della discarica e dei rifiuti da ammettere dimostri che la discarica stessa non costituisca un potenziale rischio ecologico;
- trattare le acque e il colaticcio contaminati raccolti nella discarica affinché raggiungano la qualità richiesta per poter essere scaricati.
Le suddette disposizioni possono non applicarsi alle discariche di rifiuti inerti.
3. Protezione del terreno e delle acque
(…)
3.3. La barriera geologica sopra descritta dev'essere accompagnata da un sistema di raccolta e di impermeabilizzazione del colaticcio attivo conformemente ai seguenti principi, in modo da assicurare che l'accumulo di colaticcio alla base della discarica sia ridotto al minimo:
Gli Stati membri possono fissare requisiti generali o specifici per le discariche di rifiuti inerti e per le modalità tecniche sopra menzionate.
Se l'autorità competente, considerati i possibili rischi ecologici, giunge alla conclusione che è necessario evitare la formazione del colaticcio, può prescrivere un'impermeabilizzazione di superficie. Raccomandazioni per l'impermeabilizzazione di superficie:
3.4. Se, in base ad una valutazione dei rischi ambientali tenuto conto, in particolare, della direttiva 80/68/CEE, l'autorità competente ha deciso, a norma del punto 2 («Controllo delle acque e gestione del colaticcio»), che la raccolta e il trattamento del colaticcio non sono necessari o se si è accertato che la discarica non presenta rischi potenziali per il terreno, le acque freatiche o le acque superficiali, i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.3
possono essere ridotti in conseguenza. In caso di discariche per rifiuti inerti, questi requisiti possono essere adattati dalla normativa nazionale.
Inoltre, l’Allegato III della Direttiva sulle discariche, in combinato disposto con l'articolo 13, lettera d) (2), stabilisce quanto segue in merito al controllo del colaticcio:
3. Dati sulle emissioni: controllo delle acque, del colaticcio e dei gas
Qualora fossero presenti colaticcio e acqua superficiale i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del colaticcio devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il colaticcio fuoriesce dall'area. Riferimento: General guidelines on sampling technology, ISO 5667-2 (1991).
(…)
Per il controllo del colaticcio e dell'acqua viene prelevato un campione rappresentativo della composizione media.
(2) I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano della composizione dei rifiuti depositati; essi vanno indicati nel documento di autorizzazione e devono corrispondere ai criteri di eluizione dei rifiuti.
(3) Se la valutazione dei dati rileva che intervalli più lunghi sono altrettanto efficaci, possono essere adeguati. La conducibilità dei colaticci deve essere sempre misurata almeno una volta all’anno.
Da quanto sopra si evince che il volume del colaticcio va misurato su base mensile durante la fase operativa della discarica e su base semestrale dopo la sua chiusura. Similmente, la composizione del colaticcio deve essere monitorata su base trimestrale durante il funzionamento e ogni sei mesi dopo la chiusura della discarica. I parametri da misurare e le sostanze da analizzare vanno identificati in base alla composizione dei rifiuti.
Per quanto riguarda la richiesta specifica del Ministero, la Commissione non può rispondere con precisione in quanto non sono state fornite informazioni specifiche sulle discariche interessate (numero, tipo di rifiuti trattati, anzianità e ubicazione), né sul tipo di trattamento a cui sarà sottoposto il percolato.
Tuttavia, mi preme sottolineare due punti importanti:
(2) L'articolo 13, lettera d) prevede che il gestore del sito è responsabile del monitoraggio e dell'analisi del colaticcio proveniente dal sito anche dopo la chiusura della discarica.
(i) se il percolato viene reintrodotto senza trattamento preliminare, i sali, i metalli pesanti e l'azoto potrebbero accumularsi nel liquido ricircolato e a un certo punto inibire il processo di biodegradazione all'interno del corpo della discarica;
(ii) il ricircolo di liquidi nel corpo di una discarica può compromettere la stabilità e il comportamento di assestamento del sito, causando problemi come le frane.
Pertanto, alla luce dei suddetti requisiti legali e sulla base del principio di precauzione, i servizi della Commissione raccomandano che per ogni discarica, dopo uno studio approfondito delle sue caratteristiche specifiche, le autorità italiane richiedano, tramite l’autorizzazione della discarica, che il percolato, se reintrodotto nel corpo della discarica, venga preventivamente trattato per filtrare, come minimo, metalli pesanti, sali e azoto.
In questi casi, i servizi della Commissione confidano che le autorità competenti garantiranno che il volume e la composizione del percolato e il comportamento di assestamento del livello del corpo della discarica (allegato III, punto 5.2 della Direttiva sulle discariche) siano debitamente controllati e monitorati in linea con l'articolo 12 (a) e l'articolo 13 (d) della Direttiva per quanto riguarda rispettivamente la fase operativa e quella successiva alla chiusura.
Fonte: MASE
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Vademecum rifiuti in discarica
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