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Schema DM Elenco biomasse a uso combustibile prodotti costituiti da gliceridi di origine vegetale

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Schema DM Elenco biomasse a uso combustibile gliceridi di origine vegetale

Schema DM Elenco biomasse a uso combustibile prodotti costituiti da gliceridi di origine vegetale

ID 20889 | 04.12.2023

Decreto pubblicato 07.06.23024

Decreto 21 marzo 2024 n. 74
Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell’elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale. (GU n. 132 del 7 giugno 2024)

Progetto di regolamento recante "Inserimento di prodotti costituiti principalmente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse da utilizzare come combustibile e aggiornamento dei parametri relativi ai prodotti costituiti principalmente da gliceridi", notificato alla Commissione europea il 23 novembre 2023 (termine status quo 26/02/204).

Ai sensi degli articoli 281, comma 5, e 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il regolamento ha per oggetto i «prodotti grezzi o raffinati costituiti principalmente da gliceridi di origine vegetale ottenuti mediante processi di estrazione utilizzando n-esano, gli eventuali trattamenti di raffinazione e gli eventuali trattamenti meccanici, lavaggi con acqua o essiccazione nell'elenco delle biomasse da utilizzare come combustibile previsto dalla parte quinta dell'allegato X al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte II, sezione 4, commi 1 e 3 '. I materiali non compresi nel suddetto Allegato X non possono essere classificati come combustibili e, pertanto, la combustione dei materiali non compresi può avvenire solo nel rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti. La norma, quindi, consente l'inclusione di prodotti grezzi o raffinati costituiti principalmente da gliceridi di origine vegetale ottenuti mediante processi di estrazione utilizzando n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione nell'Allegato X, stabilendone le caratteristiche e condizioni di combustione degli stessi, garantendo nel contempo un adeguato livello di protezione contro l'inquinamento atmosferico. La proposta di regolamento individua le condizioni alle quali tali materiali possono essere utilizzati come prodotti combustibili, garantendo una precisa certezza giuridica in questo ambito.

L'inclusione nell'allegato X di prodotti grezzi o raffinati costituiti principalmente da gliceridi di origine vegetale ottenuti mediante processi di estrazione utilizzando n-esano consentirà ai materiali di scarto di produzione di non essere automaticamente trattati come rifiuti, garantendo invece che possano essere utilizzati nella visione completa dell’economia circolare. La previsione delle condizioni e delle caratteristiche dell'uso stesso garantirà inoltre un adeguato livello di protezione contro l'inquinamento atmosferico nei processi di combustione.

...

Estratto bozza DM

Art. 1 (Modifiche alla parte quinta, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006

1. Alla Sezione 4, della Parte II, dell’Allegato X della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 1:

1) alla lettera h), il nono rigo della tabella è sostituito dal seguente:
“Stabilità all’ossidazione 110°C (h) Min. 2 ISO 6886”;
2) dopo la lettera h-ter) è aggiunta la seguente:
“h-quater) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione:

Proprietà

Unità di misura

Valori limite

Metodo di prova

Densità a 15 °C

(kg/m3)

850-970

ISO 6883

Densità a 60 °C

(kg/m3)

820-940

UNI EN ISO 3675

Viscosità a 50 °C

(cST)

Max. 100

UNI EN ISO 3104

Contenuto di acqua

(%m/m)

Max. 1

UNI EN ISO 12937

Ceneri

(%m/m)

Max. 0.05

ISO 6884

Sedimenti totali

(mg/kg)

Max. 1.500

ISO 10307-1

Potere Calorifico Inferiore

(MJ/kg)

Min. 33

ASTDM D 240

Punto di infiammabilità

°C

Min. 120

ISO 15267

Stabilità all’ossidazione 110°C

(h)

Min. 2

ISO 6886

Residuo carbonioso

(%m/m)

Max. 1,5

UNI EN ISO 10370

Acidità forte (SAN)

(mgKOH/g)

LR

ASTDM-D-664

Zolfo

mg/kg

Max. 200

UNI EN ISO 20884

Solventi organici clorurati

mg/kg

LR

EN ISO 16035

Solventi idrocarburici (Esano)

mg/kg

Max. 300

UNI EN ISO 9832

b) al paragrafo 3:

1) dopo le parole “di cui al paragrafo 1, lettera f) e lettera h-bis)” sono aggiunte le seguenti: “e lettera h-quater)”;
2) al punto 3.1, dopo le parole “la denominazione «farina di vinaccioli disoleata»”, sono inserite le seguenti: “o la denominazione «oli e grassi vegetali»”.

...

Fonte: CE

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Tags: Ambiente Energy Testo Unico Ambientale

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