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Proposta Nuovo Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti

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Proposta Nuovo Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti

Proposta Nuovo Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti / Accordo provvisorio 17.11.2023

ID 20788 | 17.11.2023

Il regolamento sulla spedizione dei rifiuti recepisce nel diritto comunitario le disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento e la correlata decisione dell'OCSE. Il regolamento riguarda l’esportazione e l’importazione di rifiuti dall’UE verso paesi terzi, nonché le spedizioni tra Stati membri dell’UE di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Vieta in particolare l’esportazione di rifiuti pericolosi dai paesi dell’OCSE e dell’UE verso paesi extra UE e non OCSE. Il regolamento prevede inoltre procedure di notifica e consenso per le spedizioni di rifiuti.

Tuttavia, dall’adozione del regolamento nel 2006, le esportazioni di rifiuti dall’UE verso i paesi terzi sono aumentate notevolmente, in particolare verso i paesi che non sono membri dell’OCSE. La mancanza di disposizioni dettagliate per garantire che i rifiuti siano gestiti in modo sostenibile nei paesi di destinazione ha portato a una debole applicazione della normativa e a sfide ambientali e di salute pubblica in tali paesi.

La Commissione ha adottato la sua proposta di aggiornamento del regolamento sulle spedizioni di rifiuti il ​​17 novembre 2021.

Il Parlamento europeo ha raggiunto la sua posizione nel gennaio 2023, mentre il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale nel marzo 2023.

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17.11.2023 - Accordo provvisorio

Il Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto oggi un accordo politico provvisorio per aggiornare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

La revisione del regolamento mira a ridurre le spedizioni di rifiuti problematici al di fuori dell’UE, aggiornare le procedure di spedizione per riflettere gli obiettivi dell’economia circolare e migliorare l’applicazione.

Stabilisce procedure e regimi di controllo per garantire che le spedizioni internazionali di rifiuti non rappresentino una minaccia per la salute umana e l’ambiente e per promuovere l’uso dei rifiuti come risorsa in un’economia circolare all’interno dell’UE.

L’accordo è provvisorio in attesa dell’adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.

Campo di applicazione e obiettivi del regolamento

I colegislatori hanno convenuto di ampliare gli obiettivi del regolamento per includere la neutralità climatica e il raggiungimento dell’economia circolare e dell’inquinamento zero .

L'accordo riguarda le spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE (con o senza transito attraverso paesi terzi), i rifiuti importati ed esportati da e verso paesi terzi e le spedizioni di rifiuti in transito attraverso l'UE da o verso paesi terzi.

Spedizioni intra-UE

Il testo vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all'interno dell'UE, tranne se consentiti e autorizzati a condizioni rigorose e in casi ben giustificati. Le spedizioni intra-UE di rifiuti per operazioni di recupero saranno consentite previa procedura di notifica e consenso scritto preventivo ("PIC").

Il testo dell'accordo contiene una deroga per le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati ad analisi e esperimenti di laboratorio se tali rifiuti non superano i 250 kg. In questo caso, la spedizione di tali rifiuti dovrà seguire gli obblighi generali di informazione previsti dal regolamento.

Procedura e tempistiche di notifica

Secondo la procedura "PIC", i notificanti all'interno dell'UE e gli esportatori verso i paesi terzi devono notificare e ricevere conferma scritta dai paesi di spedizione, destinazione e transito prima dell'esportazione. La notifica e l'altra documentazione richiesta dal regolamento devono essere presentate e scambiate attraverso un sistema elettronico centrale gestito dalla Commissione.

L'accordo stabilisce tempistiche e scadenze specifiche per la procedura di notifica, richieste di informazioni aggiuntive da parte delle autorità competenti e decisioni di tali autorità sulla validità della notifica. Le tempistiche concordate dai colegislatori garantiranno che non si verifichino ritardi sproporzionati in tali processi, fornendo al tempo stesso alle autorità competenti tempo sufficiente per ottenere e valutare la documentazione e per analizzare e rispondere alle richieste durante tali processi.

Il testo stabilisce inoltre i tempi entro i quali i notificatori devono rispondere al consenso scritto delle autorità competenti e l'impianto di raccolta deve informare il notificatore e le autorità competenti della ricezione dei rifiuti.

Al fine di garantire la trasparenza, i colegislatori hanno convenuto di chiedere alla Commissione di facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni relative alle spedizioni di rifiuti pubblicando e aggiornando regolarmente i dati sulle notifiche delle spedizioni tramite il suo sito web.

Esportazioni di rifiuti

L'accordo mantiene il divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi non OCSE. Per le spedizioni al di fuori degli Stati membri dell’UE, i colegislatori hanno convenuto che gli impianti di gestione dei rifiuti nel paese di destinazione dovrebbero essere controllati da organismi indipendenti. Gli audit dimostrerebbero che gli impianti trattano i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente e agli operatori sarebbe consentito esportare rifiuti verso questi impianti solo se così fosse.

Le nuove norme impongono alla Commissione di istituire un registro che contenga informazioni aggiornate sugli impianti che sono stati sottoposti a un audit per aiutare gli esportatori di rifiuti a prepararsi per le spedizioni.

Esportazioni di rifiuti di plastica

L’accordo provvisorio introduce norme più severe per quanto riguarda l’esportazione di rifiuti di plastica verso paesi terzi. In particolare, prevede il divieto di esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi (B3011) verso paesi non OCSE . Il testo prevede la possibilità da parte dei paesi non OCSE di presentare, non prima di cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento, una richiesta alla Commissione indicando la loro disponibilità a importare rifiuti di plastica dell’UE, se soddisfano rigorosi standard di gestione dei rifiuti. In caso di esito positivo della valutazione di tale richiesta, la Commissione adotterà un atto delegato per revocare il divieto per questi paesi.

I colegislatori hanno convenuto di consentire l'esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi verso i paesi dell'OCSE, soggetti alla procedura di notifica "PIC". Il testo invita la Commissione a monitorare rigorosamente l’esportazione di rifiuti di plastica verso i paesi OCSE per garantire che tale esportazione non abbia un impatto significativo sull’ambiente o sulla salute umana e che i rifiuti importati dall’UE siano adeguatamente gestiti in questi paesi.

L'accordo provvisorio invita gli Stati membri a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni previste dalla normativa. Queste possono includere, se del caso, sanzioni pecuniarie e la revoca o la sospensione temporanea delle autorizzazioni relative alla gestione e alle spedizioni dei rifiuti.

L’accordo introduce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di garantire che il regolamento venga effettivamente applicato stabilendo meccanismi di cooperazione efficaci a livello nazionale e tra Stati membri attraverso lo scambio di informazioni pertinenti e buone pratiche. I colegislatori hanno approvato la proposta della Commissione di istituire un gruppo di controllo sulle spedizioni di rifiuti che faciliterebbe e migliorerebbe la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, al fine di prevenire e individuare le spedizioni illegali.

L'accordo provvisorio sarà ora sottoposto ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione ambiente del Parlamento per l'approvazione. Se approvato, il testo dovrà poi essere adottato formalmente da entrambe le istituzioni, previa revisione giuridico-linguistica, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue ed entrare in vigore.

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Tags: Ambiente Rifiuti

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