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DPCM 29 marzo 2023

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DPCM 29 marzo 2023   Modalit  di interazione SNPS e SNPA

DPCM 29 marzo 2023 / Modalità di interazione SNPS e SNPA

ID 19638 | 16.05.2023

Definizione delle modalità di interazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e istituzione della Cabina di regia.

(GU n.113 del 16.05.2023)

...

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto definisce le modalità di interazione del SNPS con il SNPA ai sensi dell’art. 27, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
2. Allo scopo di assicurare, anche mediante l’adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la Cabina di regia di cui al comma 6 summenzionato.

Art. 2. Governance

1. Per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, l’interazione tra il SNPS e il SNPA, si realizza tramite:

a) la partecipazione attiva ai lavori della Cabina di regia del Consiglio del SNPA e della Commissione di coordinamento strategico del Ministero della salute di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022;
b) il raccordo e il coordinamento tra i soggetti che fanno parte del SNPS e del SNPA, anche tramite l’organizzazione di riunioni periodiche;
c) la predisposizione di direttive finalizzate a favorire e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dalle istituzioni che compongono SNPS e SNPA, anche al fine dell’effettiva integrazione dei sistemi informativi;
d) il coordinamento tecnico-scientifico tra l’Istituto superiore di sanità (ISS) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la proficua interazione tra i Sistemi regionali prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA - APPA).

Art. 3. Cabina di regia

1. La Cabina di regia, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 2, è composta da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del medesimo Ministero e dell’Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti designati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, tra i dirigenti del medesimo Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con successivo provvedimento della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono nominati i componenti della Cabina di regia.

3. La Cabina di regia, nell’espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi, ove necessario, dell’apporto di specifiche professionalità e può invitare a presenziare alle proprie riunioni ulteriori rappresentanti delle istituzioni
che coordina.

4. La partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

...

Art. 4. Funzioni della Cabina di regia
Art. 5. Programma triennale Salute ambiente biodiversità e clima
Art. 6. Attività di supporto tecnico e istruttorio alla Cabina di regia
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

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