Regolamento (UE) 2023/955
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Regolamento (UE) 2023/955 / Fondo sociale per il clima
ID 19631 | 16.05.2023
Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060
GU L 130/1 del 16.5.2023
Entrata in vigore: 05.06.2023
Applicazione: dal 30.06.2024
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Modifiche:
- Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 )GU L 231/1 del 20.9.2023). Entrata in vigore: 10.10.2023
All'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/955, il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1) “povertà energetica”: la povertà energetica definita all'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La modifica si applica a decorrere dal 30 giugno 2024.
...
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale per il clima («Fondo») per il periodo compreso tra il 2026 e il 2032.
Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima («piani»).
Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzati a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell’inclusione, nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti.
[...]
Articolo 3 Obiettivi
1. L’obiettivo generale del Fondo è contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
2. Gli obiettivi specifici del Fondo sono sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l’integrazione negli edifici della produzione di energia innovabile e lo stoccaggio di tale energia, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.
[...]
Articolo 27 Valutazione e riesame del Fondo
1. Due anni dopo l’avvio dell’attuazione dei piani, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull’attuazione e il funzionamento del Fondo, tenendo conto dei risultati delle prime relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 24, e presenta, ove opportuno, proposte di modifica del presente regolamento.
2. La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 esamina, in particolare:
a) la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all’articolo 3, l’efficienza nell’uso delle risorse e il valore aggiunto dell’Unione;
b) paese per paese, l’efficacia delle misure e degli investimenti e l’uso del sostegno diretto al reddito alla luce del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi fissati nei piani;
c) il modo in cui le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti sono applicate negli Stati membri, sulla base delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), e se sono necessarie modifiche di tali definizioni;
d) se tutti gli obiettivi, le misure e gli investimenti di cui all’articolo 8 del presente regolamento siano ancora pertinenti alla luce dell’impatto sulle emissioni di gas a effetto serra a seguito dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e a seguito delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché se le entrate con destinazione specifica siano ancora pertinenti in relazione ai possibili sviluppi della vendita all’asta delle quote nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici, il trasporto su strada e altri settori in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.
3. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post indipendente. La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del Fondo e informazioni sul suo impatto.
4. Fatto salvo il quadro finanziario pluriennale successivo al 2027, nel caso in cui le entrate generate dalla vendita all’asta delle quote di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE siano considerate una risorsa propria a norma dell’articolo 311, paragrafo 3, TFUE, la Commissione presenta, se del caso, le proposte necessarie per garantire, nel quadro del QFP successivo al 2027, l’efficacia e la continuità dell’attuazione del Fondo, che è temporaneamente ed eccezionalmente finanziato dalle entrate con destinazione specifica esterne generate dalle quote del sistema di scambio di quote di emissione.
Articolo 28 Modifica del regolamento (UE) 2021/1060
Nel regolamento (UE) 2021/1060 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 26 bis
Risorse trasferite dal Fondo sociale per il clima
1. Le risorse trasferite dal Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio sono attuate conformemente al presente regolamento e alle disposizioni che disciplinano il Fondo al quale le risorse sono trasferite e sono definitive. Tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e si aggiungono alle risorse di cui all’articolo 110 del presente regolamento.
2. Quando attuano le risorse di cui al paragrafo 1 del presente articolo in regime di gestione concorrente, gli Stati membri presentano modifiche riguardanti uno o più programmi in conformità dell’articolo 24 del presente regolamento. Gli Stati membri pianificano l’uso di tali risorse per conseguire gli obiettivi climatici stabiliti per il bilancio dell’Unione conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi pertinenti del Fondo sociale per il clima di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/955 e sono utilizzate per sostenere le misure e gli investimenti di cui all’articolo 8 di tale regolamento. Esse sono programmate nell’ambito di una o più priorità dedicate corrispondenti a uno o più obiettivi specifici del Fondo a cui sono trasferite le risorse e, se del caso, per una o più categorie di regioni, con l’indicazione della ripartizione annua delle risorse. Le risorse non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della conformità ai requisiti in materia di concentrazione tematica di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo.
3. Se la Commissione ha già approvato la richiesta di uno Stato membro di modificare un programma relativo a un trasferimento di risorse dal Fondo sociale per il clima, per qualsiasi ulteriore trasferimento di risorse negli anni successivi lo Stato membro può presentare una notifica concernente le tabelle finanziarie anziché una modifica di programma, a condizione che le modifiche proposte riguardino esclusivamente un aumento delle risorse finanziarie, senza ulteriori modifiche del programma.
4. In deroga all’articolo 18 e all’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, le risorse trasferite a norma del presente articolo e dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/955 non sono prese in considerazione ai fini del riesame intermedio e dell’importo di flessibilità.
5. In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine dopo il quale la Commissione procede al disimpegno degli importi a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento decorre dall’anno in cui sono assunti i corrispondenti impegni di bilancio. Le risorse non sono trasferite a programmi nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg).
Articolo 29 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2024, la data entro la quale gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.
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