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Decisione di esecuzione (UE) 2022/2461 della Commissione del 14 dicembre 2022 che riconosce il sistema «KZR INiG» per dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione
GU L 321/38 del 15.12.2022
______
Articolo 1
Il sistema volontario «KZR INiG» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 settembre 2022, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, i seguenti elementi:
a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
b) rispetto da parte degli operatori economici dell’obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell’Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.
Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario «KZR INiG», quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 23 settembre 2022, che possono avere un’incidenza sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a soddisfare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 16 dicembre 2027.
Articolo 3
La presente decisione è abrogata se:
a) è chiaramente dimostrato che il sistema volontario «KZR INiG» non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
b) il sistema volontario «KZR INiG» non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
c) il sistema volontario «KZR INiG» non attua i criteri di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all’articolo 29, paragrafo 8, o all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.
Articolo 4
La decisione di esecuzione (UE) 2022/603 è abrogata a decorrere dal 16 dicembre 2022.
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