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Interpello ambientale 04.08.2022 - Procedure di recupero di materiale riciclabile

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Interpello ambientale 04 08 2022

Interpello ambientale 04.08.2022 - Procedure di recupero di materiale riciclabile

ID 17307 | 09.08.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 04.08.2022

OGGETTO: Istanza di interpello in materia ambientale - Interpretazione dell'articolo 179, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006, in ragione di procedure di recupero di materiale riciclabile

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006, si è richiesto di
- fornire un’interpretazione autentica riguardo al combinato disposto degli articoli 179 e 185- bis del D.lgs. 152/2006, con particolare riferimento al sistema di preparazione per il riutilizzo all’interno degli esercizi commerciali di rivendita di capsule di caffè, ove le medesime capsule vengano conferite dai clienti;
- confermare che questi circuiti virtuosi di raccolta e di preparazione per il riuso, che si stanno manifestando in diversi territori, in modo spontaneo e con il coinvolgimento di consumatori e rivenditori di capsule di caffè, siano legittimati ad operare e non incorrano in sanzioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riportano i seguenti riferimenti dal D.lgs. 152/2006:

- L’articolo 181 incentiva, tra le altre, le misure volte a promuovere “la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero”;
- l’articolo 183, comma 1 definisce alla lettera q) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- l’articolo 185-bis recita: “Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (…)”;
l’articolo 208 prevede che “I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (…)”;
- l’articolo 214 determina le attività e le caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate;
- l’articolo 214 - ter determina le condizioni per l'esercizio e le operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata;
- l’allegato E alla parte IV del D.lgs. 152/2006 riporta gli esempi illustrativi per la definizione di “imballaggio”.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Con riferimento all’istanza in argomento, si rappresenta quanto segue:

l’art.179 del D.lgs. 152/2006 descrive al primo comma la gerarchia nella gestione dei rifiuti dettando un ordine di priorità e inserendo, dopo la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo. Volendo esplicitare meglio, mentre il riutilizzo si riferisce ad un prodotto che non è rifiuto e quindi rientra tra le attività di “prevenzione”, la “preparazione per il riutilizzo” si riferisce ad un
prodotto o una componente diventato rifiuto.

A tal proposito il D.lgs. n.116/2020 oltre a prevedere l’abrogazione dell’art. 180-bis menzionato dall’istante, contestualmente ha modificato apportando integrazioni all’art.181 del suddetto D.lgs. 152/2006, il quale al fine di promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, incentiva l’adozione di modalità autorizzative semplificate.

Entrando nel merito dell’interpello, le operazioni descritte dall’istante ed effettuate su capsule di caffè esausto, che sono già diventate rifiuto, vengono erroneamente individuate quali attività di “riutilizzo”, che, come sopra rappresentato, presuppone il reimpiego del prodotto

Ne consegue che i cd. "centri per il riuso" citati dall'istante, presso i quali vengono svolte le operazioni tramite le quali un prodotto usato possa essere reimpiegato, pur rappresentando un chiaro esempio di incentivo all'economia circolare, nonché una buona pratica da rafforzare, non costituisce uno strumento idoneo alla raccolta e al trattamento dei rifiuti di capsule di caffè esausto.

Nel caso di specie, inoltre, l’operazione effettuata, per come rappresentata nel quesito, e secondo quanto definito dell’art.183, comma 1 lett. q), non configura neanche un’operazione di “preparazione per il riutilizzo”, in quanto la separazione delle componenti caffè esausto – capsula (in plastica o alluminio), a prescindere che queste componenti una volta separate, siano inviate a smaltimento o a recupero (c hiamato impropriamente riutilizzo), non genera prodotti idonei ad essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Si potrebbe altresì parlare di “preparazione per il riutilizzo” solo se la capsula di caffè esausto, tramite operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione, venisse riportata allo stato iniziale, tale da poter essere reimpiegata senza altro pretrattamento (operazione che potrebbe porre anche problemi di natura igienico- sanitaria).

Sembra piuttosto ipotizzarsi un’operazione per cui il caffè esausto contenuto nella capsula viene inviato a compostaggio mentre l’alluminio/plastica della capsula medesima a riciclo.
Per tali motivi, l’operazione di “disassemblaggio” della capsula di caffè esausto, si configura come un’operazione di “trattamento” di rifiuti, che può avvenire esclusivamente in appositi impianti autorizzati, anche ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006.

In merito, poi, alla possibilità per gli operatori di “intercettare” detta tipologia di rifiuti prima che gli stessi siano erroneamente gestiti tramite lo strumento del deposito temporaneo prima della raccolta, di cui al citato articolo 185-bis, è opportuno fare un distinguo.

Invero, qualora le capsule di caffè esausto fossero “lasciate vuote dopo l’uso”, esse rientrerebbero nella categoria degli imballaggi, come stabilito dall’allegato E parte IV D.lgs. 152/2006, e in quanto tali, soggette a regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

Le stesse sarebbero pertanto idonee al deposito temporaneo presso il punto vendita, ai fini del successivo trasporto presso un impianto di recupero, che nel caso di specie è da effettuarsi mediante il consorzio di filiera specifico per il materiale che compone le capsule (alluminio o plastica).

Se, al contrario, le capsule in questione fossero destinate ad essere gettate insieme al caffè, ai sensi del medesimo allegato E non rientrerebbero nella definizione di imballaggi, quindi non assoggettabili a regimi di EPR e conseguentemente, il deposito temporaneo prima della raccolta presso i locali del rivenditore non appare possibile.

È comunque auspicabile che, attraverso accordi con le Amministrazioni locali e il servizio pubblico di gestione rifiuti, si possano attuare sistemi di raccolta dedicati, anche in via sperimentale, finalizzati ad individuare le corrette modalità di gestione anche ai fini del successivo recupero di materia.

Infine, in merito al decreto attuativo relativo alle operazioni di “preparazione per il riutilizzo”, previsto l’articolo 214-ter, comma 2, del D.lgs. 152/2006, “Determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata”, si segnala che detto regolamento è attualmente al vaglio del Consiglio di Stato per il parere ai sensi dell’art.17, comma 4 della Legge 400/88, ed è stato altresì notificato alla Commissione Europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

Si sottolinea che solo a seguito dell’entrata in vigore del suddetto regolamento, ove la fattispecie oggetto di questo interpello sarà tra le ipotesi disciplinate dallo stesso, sarà possibile fare richiesta per l’esercizio delle operazioni in procedura semplificata ai sensi dell’art. 214 del D.lgs. 152/2006.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi relativi al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MITE

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