Portale RENTRi
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Portale R.E.N.T.Ri / Iscrizione dal 15 Giugno al 14 Agosto 2025 imprese da 11 a 50 dipendenti
ID 13228 | 07.06.2025 / Download Scheda
R.E.N.T.Ri Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 iscrizione per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti.
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 14 aprile 2025 (*) iscrizione per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18.
Dall’8 novembre è attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI (www.rentri.gov.it)
Pubblicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023
Abrogazioni dal 13 febbraio 2025: sono abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148
Dal 15 giugno 2023, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
- a decorrere dal 14 aprile 2025 (*), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
- a decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
Tabella scadenze RENTRI
1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI |
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L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: |
Data (art. 13, comma 1) |
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) |
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 14 aprile 2025 (*) per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18; |
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) |
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti; |
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) |
a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1. |
(*) Legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 Milleproroghe 2025
“[…] il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.”
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Update 31.03.2021
Il Dlgs settembre 2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. 11/09/2020 ed in vigore dal 26/09/2020, modifica la parte IV del Dlgs 152/2006.
L'art. 188-bis del Dlgs 152/2006, nell'attuale formulazione, definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.
Il RENTRI sarà suddiviso in due sezioni:
La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
I decreti attuativi previsti dall'Art. 188-bis sono in fase di predisposizione, e serviranno a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario.
Nel frattempo, il Ministero dell'Ambiente con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ha avviato la realizzazione di un prototipo finalizzato a verificare la funzionalità e la fruibilità di un modello di Registro Elettronico Nazionale.
In attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema R.E.N.T.Ri., continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148) in materia di tenuta dei registri ci carico e scarico, e di produzione dei formulari per l'identificazione dei rifiuti trasportati.
Timeline prototipo
Fonte: R.E.N.T.Ri
Collegati:
Decreto 4 aprile 2023 n. 59 | Regolamento sistema tracciabilità rifiuti RENTRI
Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023
Decreto 4 aprile 2023 n. 59 / RENTRI
Direttiva 2008/98/CE
Direttiva 94/62/CE
Decreto 8 aprile 2008
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