Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.063
/ Documenti scaricati: 31.458.399
/ Documenti scaricati: 31.458.399
ID 13228 | 07.06.2025 / Download Scheda
R.E.N.T.Ri Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 iscrizione per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti.
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 14 aprile 2025 (*) iscrizione per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18.
Dall’8 novembre è attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI (www.rentri.gov.it)
Pubblicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023
Abrogazioni dal 13 febbraio 2025: sono abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148
Dal 15 giugno 2023, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
- a decorrere dal 14 aprile 2025 (*), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
- a decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
Tabella scadenze RENTRI
1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI |
|
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: |
Data (art. 13, comma 1) |
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) |
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 14 aprile 2025 (*) per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18; |
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) |
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti; |
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) |
a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1. |
(*) Legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 Milleproroghe 2025
“[…] il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.”
________
Update 31.03.2021
Il Dlgs settembre 2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. 11/09/2020 ed in vigore dal 26/09/2020, modifica la parte IV del Dlgs 152/2006.
L'art. 188-bis del Dlgs 152/2006, nell'attuale formulazione, definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.
Il RENTRI sarà suddiviso in due sezioni:
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
I decreti attuativi previsti dall'Art. 188-bis sono in fase di predisposizione, e serviranno a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario.
Nel frattempo, il Ministero dell'Ambiente con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ha avviato la realizzazione di un prototipo finalizzato a verificare la funzionalità e la fruibilità di un modello di Registro Elettronico Nazionale.
In attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema R.E.N.T.Ri., continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148) in materia di tenuta dei registri ci carico e scarico, e di produzione dei formulari per l'identificazione dei rifiuti trasportati.
Timeline prototipo
Fonte: R.E.N.T.Ri
Collegati:
February 2009
This document therefore contains guidance and conclusions on techniques for energy efficiency that are considered to b...
August 2007
This BREF addresses installations for the surface treatment of substances, objects or products usi...
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
Gazzetta uff...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024