Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2017/848

ID 13027 | | Visite: 1637 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/13027

Decisione (UE) 2017/848

Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE

GU L 125/43 del 18.5.2017

_____

Articolo 1 Oggetto

La presente decisione stabilisce:

a) criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare quando definiscono una serie di requisiti per il buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, in base agli allegati I e III e con riferimento alla valutazione iniziale effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta, per valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva suddetta;
b) specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che gli Stati membri devono usare quando elaborano i programmi di monitoraggio coordinati di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 della stessa direttiva;
c) il calendario per la definizione di valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale;
d) l'obbligo di comunicazione degli elementi dei criteri, dei valori di soglia e delle norme metodologiche.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/56/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(1) «sottoregioni»: le sottoregioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;
(2) «sottodivisioni»: le sottodivisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;
(3) «specie non indigena invasiva»: la «specie esotica invasiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(4) «elementi dei criteri»: elementi costitutivi di un ecosistema, in particolare gli elementi biologici (specie, habitat e relative comunità), o aspetti delle pressioni sull'ambiente marino (pressioni biologiche, fisiche, sostanze, rifiuti ed energia) che sono valutati in base a ciascun criterio;
(5) «valore di soglia»: valore o serie di valori che consente di misurare il livello qualitativo conseguito di un particolare criterio, contribuendo anche a valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico.

Articolo 3 Uso di criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati

1. Gli Stati membri usano i criteri primari e le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati a essi connessi di cui all'allegato per attuare la presente decisione. Tuttavia, in base alla valutazione iniziale e ai successivi aggiornamenti di cui all'articolo 8 e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri possono non ritenere opportuno usare uno o più criteri primari in circostanze debitamente giustificate. In tali casi, gli Stati membri forniscono alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.
In base all'obbligo di cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE, uno Stato membro informa gli altri Stati membri che condividono la stessa regione o sottoregione marittima prima di decidere di non usare un criterio primario conformemente alle disposizioni del primo comma.
2. I criteri secondari e relative norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati riportati nell'allegato sono usati a integrazione di un criterio primario o qualora l'ambiente marino rischi di non conseguire o non preservare il buono stato ecologico per quel particolare criterio. L'uso di un criterio secondario è deciso da ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti specificato nell'allegato.
3. Se la presente decisione non fissa criteri, norme metodologiche, specifiche o metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri si basano, ove possibile e opportuno, su strumenti sviluppati a livello internazionale, regionale o sottoregionale, ad esempio quelli concordati nelle pertinenti convenzioni marittime regionali.
4. Fino a quando non siano fissati elenchi di elementi dei criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione a livello unionale, internazionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri possono avvalersi di strumenti stabiliti a livello nazionale, fatto salvo il conseguimento della cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione UE 2017 848.pdf)Decisione (UE) 2017/848
 
IT567 kB254

Tags: Ambiente Acque

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Direttiva PdCM 8 luglio 2014   Indirizzi protezione civile grandi dighe
Mar 17, 2024 50

Direttiva 8 luglio 2014

Direttiva PdCM 8 luglio 2014 / Indirizzi protezione civile grandi dighe ID 21526 | 17.03.2024 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. [GU n. 256 del… Leggi tutto
EEA Report No 1 2024
Mar 13, 2024 99

Report 1/2024 European Climate Risk Assessment (EUCRA)

Report 1/2024 European Climate Risk Assessment (EUCRA) ID 21493 | 13.03.2024 Come si è visto già negli ultimi anni, in Europa caldo estremo, siccità, incendi boschivi e inondazioni sono destinati ad acuirsi anche in base agli scenari più ottimistici in materia di riscaldamento globale e a incidere… Leggi tutto
Mar 13, 2024 81

Rettifica decisione (UE) 2022/1244 - 13.03.2024

Rettifica decisione (UE) 2022/1244 - 13.03.2024 ID 21492 | 13.03.2024 Rettifica della decisione (UE) 2022/1244 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli… Leggi tutto
Decisione  UE  2024 721
Mar 08, 2024 105

Decisione (UE) 2024/721

Decisione (UE) 2024/721 ID 21472 | 08.03.2024 Decisione (UE) 2024/721 della Commissione, del 27 febbraio 2024, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti… Leggi tutto
Mar 08, 2024 102

Decisione di esecuzione (UE) 2022/142

Decisione di esecuzione (UE) 2022/142 ID 21470 | 08.03.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2022/142 della Commissione del 31 gennaio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 per quanto riguarda la comunicazione di informazioni concernenti il volume di produzione e rettifica tale… Leggi tutto
Mar 06, 2024 90

Decreto 4 agosto 2010

Decreto 4 agosto 2010 ID 21460 | 06.03.2024 Decreto 4 agosto 2010 Modifica della tabella A2, dell'allegato A del decreto ministeriale 7 novembre 2008, relativo alla disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale. (GU n.187 del 12.08.2010) ...… Leggi tutto

Più letti Ambiente