Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Circolare MATTM del 24.12.2020 | rinnovo certificazioni Fgas

ID 12552 | | Visite: 1276 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/12552

Circolare MATTM del 24 12 2020

Circolare MATTM del 24.12.2020 | rinnovo certificazioni Fgas

Oggetto: Legge del 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra

1. Introduzione.

Con la legge n. 159 del 27 novembre 2020, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 3 dicembre u.s., è stato convertito con modificazioni il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Nella fase di conversione del citato decreto legge, il legislatore ha introdotto, tra le altre cose, la modifica dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Il comma 2 del citato articolo 103, nella versione novellata dal Parlamento in sede di conversione, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Inoltre, nello stesso articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato inserito altresì il comma 2-sexies il quale prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque  denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.

Con la presente Circolare pertanto, si intendono chiarire gli ulteriori aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Come già precisato nelle Circolari di questo Ministero del 23 marzo 2020 (prot. n. 20460) e dell’8 maggio 2020 (prot. n. 33170), il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

In particolare, gli articoli 7 e 8 del citato D.P.R. n. 146/2018 prevedono che le persone fisiche e le imprese che svolgono le citate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tali certificati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e di cinque anni per le imprese e devono essere rinnovati, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi.

Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:

i) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale di cui all’articolo 15 del D.P.R. n.146/2018;
ii) presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati;
iii) nel caso delle persone fisiche, sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008;
iv) nel caso delle imprese, dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato B 2.1 del D.P.R. n. 146/2018.

Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati, le persone fisiche e le imprese dovranno presentare apposita istanza di rinnovo di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati.

In materia di rilascio di nuove certificazioni nonché di verifiche annuali di mantenimento delle stesse, si rimanda alle specifiche Circolari tecniche di ACCREDIA, ed in particolare alla Circolare tecnica DC N° 17/2020 e successive Circolari tecniche di aggiornamento.

2. Modalità di applicazione dell’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020.

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n.  159 del 27 novembre 2020, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, si rappresenta quanto segue.

2.1. Estensione della validità delle certificazioni.

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati accedono alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it) e provvedono, per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati, secondo quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020.

Ai fini della concreta attuazione di quanto disposto dal citato articolo 103, commi 2 e 2-sexies, tutti i certificati in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità sino al 3 maggio 2020. In ogni caso, tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d’emergenza.

Considerato che ACCREDIA, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione del Regolamento europeo n. 765/2008, è designato ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli Organismi di certificazione, a partire dalla data della presente circolare, si adopera per monitorare l’attività degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 e per prorogare sino a 90 giorni dopo la data di cessazione dello stato d’emergenza, le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (compresi).

2.2. Aggiornamento del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate.

Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono, con le medesime modalità attualmente utilizzate per la trasmissione dei certificati e senza ulteriori oneri, la comunicazione, da parte degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018, del prolungamento della validità dei soli certificati, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020.

A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione  di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resteranno visibili nella “Sezione C - Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.

A supporto dell’attività gli Organismi di certificazione potranno accedere ad un elenco dei certificati di propria competenza rientranti in questa fattispecie.

Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di modificare i termini di cui all’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, la presente circolare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di proroga.

_______

ALLEGATO
ELENCO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
- AICQ SICEV S.r.l.
- AJA EUROPE S.r.l.
- APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l.
- APAVE ITALIA CPM S.r.l.
- CEPAS S.r.l.
- CERTIQUALITY S.r.l.
- CSI S.p.A.
- DEKRA Testing and Certification S.r.l.
- DI.QU. S.r.l.
- DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
- EN.I.C. s.r.l.
- ICIM S.p.A.
- ICMQ S.p.A.
- IMQ S.p.A.
- INTERTEK ITALIA S.p.A.
- ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE PER LE PROFESSIONI S.r.l.s
- ITEC - Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.
- KIWA CERMET Italia S.p.A.
- MTIC Intercert S.r.l.
- Q.C.B. ITALIA S.r.l.
- RINA Services S.p.A.
- S.T.S. Servizi e Tecnologie di Saldatura S.r.l. - Certificazioni
- SGS Italia S.p.A.
- TEC EUROLAB S.r.l.
- TECNEA ITALIA S.r.l. a socio unico
- TÜV Italia S.r.l.
- Verigas S.r.l.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
- CONFORMA
- Federazione CISQ
- AIOICI
- ALPI Associazione
- U.N.O.A.

...

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Circolare MATTM n. 0108897 del 24.12.2020.pdf
 
326 kB 2

Tags: Ambiente Emissioni Coronavirus

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 17, 2024 76

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024 ID 21698 | 17.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga… Leggi tutto
DPCM 22 febbraio 2024
Apr 12, 2024 114

DPCM 22 febbraio 2024

DPCM 22 febbraio 2024 ID 21682 | 12.04.2024 DPCM 22 febbraio 2024 - Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (GU… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 873
Apr 04, 2024 212

Regolamento delegato (UE) 2024/873

Regolamento delegato (UE) 2024/873 / Procedure di assegnazione gratuita quote di emissioni ID 21631 | 04.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme… Leggi tutto
The implementation of the DNSH priciple EU 2024
Apr 02, 2024 106

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ principle in selected EU instruments

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ (DNS) principle in selected EU instruments / A comparative analysis ID 21608 | 02.04.2024 / In allegato In its more common formulation in the European Union (EU) policy context, the Do No Significant Harm principle aims to ensure that EU policies… Leggi tutto

Più letti Ambiente